AssoAmbiente

Circolari

2025/025/SAEC-EUR/CS

Le Istituzioni europee hanno avviato il Trilogo sulla proposta diRegolamento della Commissione europea per prevenire le perdite di pellet di plastica (v. Allegato 1). Obiettivo del Regolamento è quello di ridurre l'inquinamento da microplastiche cercando di raggiungere i target del Green Deal europeo e della Strategia sulla plastica. In particolare l’Europa vorrebbe ridurre del 30% i rilasci, intenzionali e non, di microplastiche nell’ambiente entro il 2030. 

Secondo le stime più attuali il rilascio di pellet in plastica nell’ambiente si attesta, nel 2019, fra le 52.140 e le 184.290 t. Come indicato dalla Commissione nella sua proposta, le perdite di pellet di plastica sono, insieme a vernici, pneumatici, tessuti, geotessili e capsule di detergenti, fonti di rilascio non intenzionale di microplastiche nell'ambiente. Questa iniziativa dovrebbe sensibilizzare e semplificare la gestione dei pellet di plastica, dalla prevenzione al contenimento e alla bonifica. La Commissione europea nel Regolamento definisce i “pellet di plastica” come una piccola massa di polimero preformato, contenente materiale da stampaggio, avente dimensioni relativamente uniformi in un determinato lotto, che viene utilizzato come materia prima nelle operazioni di fabbricazione di prodotti in plastica.

Il Regolamento è destinato a tutti i soggetti e le fasi della catena di approvvigionamento, tra cui:

  • operatori economici che manipolano pellet di plastica in quantità superiori a 5 t nell'UE;
  • vettori dell'UE e dei paesi terzi che trasportano pellet di plastica nell'UE;
  • imprese incaricate della pulizia dei contenitori e dei serbatoi per pellet di plastica;
  • speditori, operatori, agenti e comandanti di navi marittime allorché lasciano un porto di uno Stato membro o vi fanno scalo.
     

Il rilascio involontario di pellet di plastica nell'ambiente è spesso dovuto a una mancanza di consapevolezza e a una manipolazione inadeguata da parte di operatori economici, vettori e navi. Una volta rilasciati nell'ambiente, i pellet di plastica sono quasi impossibili da recuperare in quanto si disperdono facilmente su grandi distanze per effetto del vento e dell'acqua. Per tale motivo il Regolamento si concentra sulla definizione delle migliori pratiche di trasporto e manipolazione di questi pellet. 

Secondo le nuove norme, le autorità nazionali dovranno svolgere ispezioni ambientali e adottare altre misure di verifica secondo un approccio basato sul rischio. Per dimostrare la loro conformità a tali norme, gli operatori di maggiori dimensioni dovranno ottenere un certificato di conformità rilasciato da terzi indipendenti. In base all'orientamento generale, tutte le imprese (escluse le microimprese) saranno soggette a tale obbligo se manipolano più di 1.000 t di pellet all'anno. Il Consiglio ha concesso alle piccole imprese quattro anni di tempo per adempiere a tale obbligo. Mentre le imprese che manipolano meno di 1.000 t di pellet all'anno dovranno rilasciare un'autodichiarazione di conformità.

In vista della fase di Trilogo sia EuRIC che FEAD hanno predisposto un documento di posizione da condividere con le Istituzioni europee al fine di far conoscere il punto di vista dell’industria europea del riciclo.

Nel draft del documento FEAD (v. Allegato 2) supporta la proposta di regolamento e gli obiettivi che si propone, evidenziando comunque che gli impianti di riciclaggio in Europa lavorano già per garantire la gestione delle microplastiche nel modo più sicuro possibile. In particolare sostiene l’obbligo di valutazione dei rischi per gli impianti che gestiscono pellet in plastica sottolineando però che non è possibile adottare soluzioni “uguali per tutti”, in quanto le attrezzature e/o le procedure più appropriate dipenderanno dalle caratteristiche di ciascun impianto e dovranno essere definite da esperti e professionisti in base alla loro fattibilità tecnica. Per tale motivo FEAD sottolinea l'importanza dell'approccio adottato nella proposta della Commissione, secondo cui saranno gli operatori economici a definire la misura di controllo e valutazione dei rischi più appropriata in base alla natura e alle dimensioni dell'impianto.

Anche EuRIC (v. Allegato 3), condividendo quanto già riportato da FEAD, supporta la proposta di Regolamento e i suoi obiettivi ma richiama l’attenzione del legislatore europeo sulla definizione di “pellet di plastica” evidenziando il bisogno di definire dei limiti alle dimensioni massime del pellet. Inoltre sottolinea la necessità di chiarire in modo inequivocabile che materiali differenti dalla plastica, come ad esempio granuli di gomma, non sono inclusi nel campo di applicazione del Regolamento come invece proposto dal Consiglio. Infatti l’uso e la manipolazione di granulo e polverino di gomma sono già normati dal Regolamento REACH oltre a non essere stati presi in considerazione nella fase di valutazione d'impatto del regolamento. EuRIC richiama poi l’attenzione sulle sanzioni previste dal Regolamento in caso di perdite di pellet nei processi. Queste infatti dovrebbero essere proporzionate ai costi di pulizia/bonifica derivanti dalla fuoriuscita e non tali da minacciare la sostenibilità economica dell’impresa.

Chiunque fosse interessato a fornire commenti, osservazioni e integrazioni ai documenti di posizione di FEAD ed EuRIC potrà farlo inviandoli, entro il prossimo 30 gennaio 2025, a d.cesaretti@fise.orgg.fano@fise.org

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della proposta di Regolamento allegato che sarà impiegato come base per il trilogo tra le Istituzioni europee e dove è possibile confrontare il testo della Commissione e le modifiche proposte dal Consiglio e dal Parlamento europeo.

» 24.01.2025
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