Come noto, con l’accordo del 18 maggio 2022 è stato stabilito che “a far data dall’1.1.2025, le trattenute saranno effettuate qualora il tasso medio annuo di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro risulti uguale o superiore al 4,7%, rilevato dall'azienda e comunicato ai soggetti sindacali competenti individuati dall'articolo 1 del presente CCNL, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente”.
In sostanza, diversamente dal regime contrattuale previgente, che non stabiliva pre-condizioni di percentuale di assenteismo per poter agire con le trattenute sulla retribuzione, decorso un certo numero di eventi di malattia (vedi articolo 46, lettera “C” del CCNL 6.12.2016), a partire dal 2024 ciascuna azienda è tenuta a verificare al proprio interno il tasso medio annuo di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro; in una logica di allineamento graduale tra i due contratti collettivi di settore, lo scorso anno la condizione per procedere con le trattenute era il raggiungimento della soglia del 4% (vedi circolare Assoambiente n. 21 del 25 gennaio 2024).
A far data dall’1.1.2025, come sopra riportato, la soglia per poter procedere alle trattenute dovrà essere almeno pari al 4,7%.
Per quanto concerne presupposti, modalità, tempistiche e importi delle trattenute le aziende che applicano il CCNL 6.12.2016 come rinnovato il 18.5.2022 continueranno ad utilizzare le norme di cui all’articolo 46, lettera “C” del CCNL 6.12.2016, come stabilito dalla “Norma transitoria” in calce all’articolo 43, lettera “G” del CCNL 18.5.2022 (stesura del 9.7.2024).
Qualora, da ora in avanti, il tasso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro al 31 dicembre di ciascun anno risulterà inferiore al 4,7%, le aziende non procederanno con le trattenute retributive, rimanendo la norma disapplicata in quell’anno; viceversa procederanno secondo le norme contrattuali qualora il tasso risulterà uguale o superiore al 4,7%, salve eventuali modifiche che dovessero intervenire in occasione di successivi accordi di rinnovo del CCNL.