AssoAmbiente

Circolari

2025/052/SAEC-GIU/CS

Il Ministero per l’Ambiente e la Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto ad un interpello avanzato da Confindustria che chiedeva chiarimenti interpretativi circa l’applicazione del decreto ministeriale 69/2018 recante criteri EoW per il conglomerato bituminoso. In particolare è stato chiesto al Ministero se fosse legittimo sommare, allo scopo di effettuare una singola attività di recupero "End of waste", le quantità massime relative alle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, afferenti a prodotti da costruzioni, indicate nell’allegato 4 del DM 5 febbraio 1998 riguardanti:

  • produzione di manufatti e prodotti per l'edilizia, pari a 97.870 t/a;
  • produzione di conglomerati bituminosi, pari a 50.230 t/a;
  • utilizzo dei rifiuti per la formazione di rilevati e sottofondi stradali, pari a 85.000 t/a.
     

Nella sua risposta il MASE ha richiamato la definizione normativa di conglomerato bituminoso, gli scopi specifici in cui impiegare il granulato di conglomerato bituminoso così come previsto dal DM 69/2018 e le attività di recupero del conglomerato bituminoso ammesse alla procedura semplificata ex DM 5 febbraio 1998. Rispetto al rapporto intercorrente tra i due decreti il Ministero, con un precedente interpello, aveva già evidenziato che il “DM 69/2018 disciplina solo i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto nelle attività che il DM 05 febbraio 1998 prevede al punto 7.6.3 lettere a), b) e c) dell’allegato 1, non potendo incidere su aspetti quantitativi e condizioni necessarie per poter operare in procedure semplificate di recupero”.

Il MASE richiama quindi l'articolo 7 del DM 5 febbraio 1998 che afferma che la quantità massima di rifiuti non pericolosi utilizzabile è indicata all'allegato 4 dello stesso Dm 5 febbraio 1998 "in relazione alle diverse attività di recupero". Pertanto, sostiene il MASE, non è possibile sommare le quantità massime di rifiuti indicate per ogni attività di recupero con lo scopo di svolgere una singola attività di recupero. Ad ogni operazione è infatti associato un quantitativo massimo di rifiuti utilizzabile. Inoltre, con riferimento alle attività di recupero del conglomerato bituminoso ammesse a procedura semplificata secondo il DM 5 febbraio 1998, tra i "prodotti" in uscita ci sono i "materiali per costruzioni nelle forme usualmente commercializzate". Secondo il MASE, questi materiali non sembrano essere ricompresi tra gli utilizzi del "granulato di conglomerato bituminoso", il prodotto End of Waste in uscita dal procedimento di recupero effettuato ex DM 69/2018. 

Per maggiori approfondimenti si rinvia a interpelloriscontro del MASE.

» 12.02.2025

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