AssoAmbiente

Circolari

2025/055/SAEC-EUR/FA

La Commissione Europea ha pubblicato la proposta di revisione della Decisione di esecuzione 2012/2019 recante le linee guida per i BREF, a seguito della nuova Direttiva sulle emissioni industriali (IED 2.0) in vigore dallo scorso anno.

A tal proposito si ricorda che la Direttiva sulle emissioni industriali, rivista e modificata dalla Direttiva 2024/1785, definisce gli obblighi ambientali che devono essere rispettati da qualsiasi tipo di impianto industriale appartenente ad una delle categorie elencate nell’Allegato I della stessa (v. circolare Assoambiente n. 208/2024).

Tra gli obblighi, oltre a quello di applicare tutte le misure possibili per la limitazione dell’impatto ambientale, vi è anche quello relativo all’utilizzo delle migliori tecniche disponibili, le BAT (Best Available Techniques) sulla base delle quali vengono poi rilasciate le autorizzazioni, da parte degli stati membri, sul funzionamento degli impianti di cui sopra. Le BAT sono riportate nei Bref (BAT Reference documents), rapporti che rappresentano un quadro dettagliato dei processi industriali impiegati nei settori indicati dalla direttiva. L’adozione delle BAT mira ad evitare o a ridurre le emissioni inquinanti e l’impatto sull’ambiente, riducendo nel contempo i consumi energetici e migliorando la produttività e/o la qualità della produzione.

Le modifiche inserite dalla Commissione sulla bozza delle guida BRef, non servono solo ad allinearla con la nuova IED 2.0, ma anche ad integrare i miglioramenti suggeriti dalle parti interessate. Innanzitutto si evidenzia che la IED 2.0 ha semplificato il processo BREF, che non dovrebbe superare i 4 anni, pertanto, è la bozza di linee guida prevede non più due bozze formali oltre a quella finale nel processo, ma solo una "prima bozza" e la bozza finale, oltre alle tabelle alle pagine 9, 10 e 11. Altre modifiche sono quelle inserite in riferimento ai commenti ricevuti dagli stakeholder in fase di consultazione, tra cui: 

  • in relazione al Sistema di gestione ambientale (EMS), gli stakeholder hanno suggerito di evitare di duplicare, nelle conclusioni BAT, i requisiti stabiliti nell'articolo 14a della IED 2.0. Tema affrontato a pagina 32. In sostanza, la guida propone che il TWG raccolga e valuti i dati e le informazioni rilevanti per definire, nelle conclusioni BAT, gli elementi minimi dell'EMS, inclusi i parametri di riferimento, nonché ulteriori elementi EMS rilevanti per il settore;
  • le parti interessate hanno richiesto maggiori informazioni nelle conclusioni BAT sulle prestazioni ambientali e l'applicabilità delle BAT in relazione al limite più basso riportato nel range dei valori BAT-AEL (livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili) - vedere pagina 29. A riguardo viene proposta una tabella per BAT-AEL in cui è indicato (colonna di destra) quali sono le circostanze che consentono il raggiungimento dell'estremità più rigorosa dell'intervallo BAT-AEL;
  • vengono incluse nella nuova Guida BREF informazioni sulla derivazione e la selezione di BAT-AEPL (livelli di prestazione ambientale legati alle BAT) e/o parametri di riferimento - vedere pagine 30 e 31;
  • vengono aggiunti chiarimenti sul ruolo e il coinvolgimento dell'ECHA - vedere pagina 37. Nessun elenco chiuso ma viene fornito un elenco aperto di "attività";
  • sulla questione di come affrontare la decarbonizzazione e la profonda trasformazione industriale nel processo di Siviglia, vedere pagina 33. La proposta è che sia dedicata una sezione specifica delle conclusioni BAT.
  • viene inclusa la possibilità di una revisione parziale del BREF, pur riconoscendo la necessità di mantenere un approccio integrato e di garantire la coerenza complessiva delle conclusioni BAT, vedere pagina 7;
  • viene chiarito che sono possibili riunioni provvisorie con decisioni formali, ma le decisioni su BAT-AE(P)L o intervalli di riferimento possono essere prese solo durante la riunione finale del TWG, vedere ad esempio pagina 45.
     

Oltre ai due allegati alla presente che si riferiscono alla lettera della Commissione con alcune informazioni contestuali sulla bozza proposta (allegato 1) e alla bozza di linee guida BREF riviste con i suggerimenti degli stakeholder (allegato 2), si rende disponibile, la una prima bozza predisposta da FEAD con i commenti sul tema (allegato 3). A riguardo si evidenziano i seguenti contenuti:

  1. un possibile commento sulla tabella che mostra i passaggi principali a pagina 11, potrebbe essere quello di aggiungere le scadenze direttamente nella tabella. A pagina 42 e nelle pagine 12 e 49.
  2. la possibilità di aggiungere riferimenti incrociati/interazioni anche a/con altre legislazioni e non solo altri BREF: vedere pagine 16 e 43. Ad esempio relativamente alla direttiva sulle discariche e altre normative sui rifiuti potrebbero essere rilevanti da menzionare/riferire.
  3. in termini di potenziali restrizioni specifiche del settore (pagina 21), gli aspetti geografici potrebbero essere rilevanti per le discariche. Questo potrebbe essere aggiunto alle condizioni climatiche.

Si invitano quanti interessati ad inviare i propri eventuali contributi sul tema alla D.ssa Giulia Fano (g.fano@fise.org) entro il prossimo 1° aprile 2025, al fine di definire un documento associativo da condividere con FEAD e con la Commissione UE.

» 13.02.2025
Documenti allegati

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