AssoAmbiente

Circolari

2025/057/SAEC-NOT/LE

Il recentissimo avvio del RENTRi sta portando alla luce, in linea generale, prassi di gestione dei rifiuti, diverse da territorio a territorio, che ora dovranno trovare il modo di convivere con il (o di uniformarsi al) nuovo insieme di regole sulla tracciabilità dei rifiuti. 

In questo contesto, lo strumento delle FAQ pubblicate sul sito del RENTRi è spesso intervenuto, anche prima dell’avvio della nuova tracciabilità, per chiarire i tanti dubbi degli operatori, a volte anche interpretando, non sempre in modo condivisibile, la norma primaria: è ad esempio il caso dell’obbligo di utilizzo del formulario in uscita dal centro di raccolta (ex DM 8 aprile 2008).

La lettura congiunta delle FAQ sugli Obblighi del gestore del servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani e sugli Obblighi dei gestori dei centri di raccolta sembrerebbe infatti far trasparire l’intenzione del MASE di rendere obbligatorio l’utilizzo del formulario per tutti i trasporti in uscita dai centri di raccolta, anche quando il trasporto riguarda rifiuti non pericolosi e viene effettuato da o per conto del gestore del servizio.

Poiché tuttavia la norma primaria non sancisce tale obbligo (quanto meno non in modo inequivoco, cfr. il combinato disposto dei commi 7 e 16 dell’art. 193), e poiché molte delle aziende associate continuano a ritenere in alcuni casi (es. trasporto di rifiuti non pericolosi effettuato da o per conto del gestore) legittimo l’utilizzo di documenti (come il DDT) alternativi al formulario, abbiamo ritenuto utile avviare una ricognizione insieme ad Utilitalia sulle prassi adottate delle imprese associate.

Tale ricognizione ha l’obiettivo di fornire una rappresentazione più completa possibile della situazione nazionale, raccogliere le vostre valutazioni sull’impatto di una eventuale conferma da parte del Ministero di tale obbligo e, in genere, i vostri “desiderata”, anche al fine di valutare a valle degli esiti complessivi, eventuali azioni associative al riguardo.

A tal fine e ringraziandovi per la preziosa collaborazione, Vi chiediamo di compilare e inviare all’indirizzo c.leboffe@fise.org entro il 28/02/2025 il file in allegato.

» 18.02.2025
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