Il MASE, con nota n. 23595 del 7 febbraio 2025, ha risposto all’istanza di interpello avanzata dalla Provincia di Cosenza che ha richiesto chiarimenti interpretativi al fine di conoscere il regime autorizzativo da applicare alle aree portuali in cui si svolgono attività di carico, scarico e movimentazione di materiali polverulenti.
In particolare ha chiarito che l'area portuale dove si svolgono stabilmente le attività di carico/scarico e movimentazione con produzione di polveri è soggetta all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla parte quinta del D.lgs. n. 152/2006 che detta norme in materia di emissioni di impianti e attività produttive e al DPR n. 59/2013.
Ciò in quanto la nozione di "stabilimento" soggetto all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, come indicata dall’articolo 268, D.lgs. n. 152/2006 è piuttosto ampia e non si limita a considerare solo capannoni o strutture chiuse ma comprende anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività produttive di emissioni.
All’interno di questo quadro di riferimento il Ministero dell’Ambiente spiega che l’area portuale di cui all’interpello, “per cui l’articolo 269 del Dlgs 152/2006 prescrive l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (in quanto sede unitaria e stabile di attività di carico, scarico e movimentazione di materiali polverulenti), ricade, nel campo di applicazione del DPR n. 59/2013 ed è conseguentemente soggetta all’AUA” Autorizzazione Unica Ambientale che sostituisce le autorizzazioni di settore ambientali, comprese le autorizzazione alle emissioni in atmosfera e può essere chiesta da piccole e medie imprese o da stabilimenti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.
Per maggiori approfondimenti si rinvia a interpello e risposta del MASE.