Lo scorso 21 marzo 2025, la Commissione Europea ha emanato l’atto delegato che integra il regolamento (UE) 2023/1542 (Regolamento sulle batterie), stabilendo la metodologia per il calcolo e la verifica dei tassi dell'efficienza di riciclaggio e di recupero dei materiali dai rifiuti di batterie, nonché il formato della documentazione.
Si ricorda che l’adozione dell’atto in oggetto è richiamata all’articolo 71 “Obiettivi in materia di efficienza di riciclaggio e recupero dei materiali” del Regolamento sulle batterie (disponibile qui) e che nell’autunno del 2024 la Commissione aveva avviato una consultazione pubblica a riguardo (v. circolare associativa n. 244 del 26 settembre 2024), a cui FEAD, grazie anche ai contributi di Assoambiente, aveva inviato il proprio feedback (disponibile qui).
La norma, in particolare, individua la percentuale di efficienza nel riciclo delle batterie al piombo, a base di litio, al nichel-cadmio e altre batterie usate e quella di recupero di materiali come cobalto, rame, piombo, litio e nichel. Inoltre contiene i formati relativi alla documentazione tecnica con cui comunicare tali percentuali.
Per quanto di interesse, si evidenzia che, rispetto alla proposta e come suggerito dal contributo inviato da FEAD, le definizioni di "Black mass" e "primo riciclatore" sono state chiarite e la metodologia per il calcolo del tasso di efficienza di riciclaggio, a partire dal 1° gennaio 2030, includerà anche il carbonio da fonti di carbonio a livello di cella, il ferro da fonti di ferro a livello di cella e il fosforo (mentre ossigeno, cloro e zolfo rimangono facoltativi nel calcolo).
Per qualsiasi ulteriore approfondimento, si rimanda al Regolamento delegato e al relativo allegato, inclusi alla presente.