AssoAmbiente

Circolari

2025/144/SAEC-NOT/CS

Pubblicata la legge 18 marzo 2025, n. 40 che definisce il coordinamento delle procedure di ricostruzione nei territori colpiti da calamità, anche in relazione al trattamento e alla rimozione di macerie e rifiuti.

Il provvedimento, che era stato approvato in via definitiva dal Parlamento lo scorso 17 marzo, organizza in un unico quadro normativo procedimenti e attività di ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo. Si tratta di interventi "post emergenziali", nel senso che nelle zone interessate deve essere cessato o revocato lo stato di emergenza di rilievo nazionale dichiarato ai sensi delle disposizioni del Codice della protezione civile.

Il primo Capo è dedicato ai principi organizzativi per la ricostruzione post calamità e il secondo alle misure per la ricostruzione mentre il Capo III è dedicato alle misure di tutela ambientale. Il provvedimento affida al Commissario per la ricostruzione, tra i vari compiti, anche l'approvazione di un Piano speciale delle infrastrutture ambientali danneggiate, come gli impianti di depurazione e di collettamento fognario o le dotazioni per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani nonché gli impianti di gestione degli stessi. Il Commissario potrà approvare anche un Piano per la gestione delle macerie.

Per quanto riguarda il trattamento delle macerie derivanti dall'evento catastrofale, l'articolo 19 "Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso" contiene una dettagliata disciplina, che presenta anche deroghe al D.lgs. n. 152/2006, con tutti gli aspetti che vanno presi in considerazione nella stesura del Piano per la gestione delle macerie. Alcune delle disposizioni richiamate riprendono norme già introdotte in passato, in via temporanea, in occasione di particolari eventi calamitosi e che in questa normativa trovano una sistemazione consolidata. Tra queste la classificazione come rifiuti urbani dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati (classificazione che opera ai fini dell'avviamento delle macerie ai siti di deposito temporaneo o agli impianti di smaltimento) nonché il chiarimento circa il "Produttore" dei rifiuti, che diventa il Comune in cui sono originati.

Il medesimo articolo detta inoltre una serie di norme per la raccolta e il trasporto dei materiali, specifiche disposizioni per la gestione dei rifiuti elettronici (con il CdC RAEE che è tenuto a prendere in consegna i RAEE nelle condizioni in cui si trovano), gli obblighi dei gestori dei siti di deposito temporaneo delle macerie e la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Legge in allegato.

» 02.04.2025
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