L’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nella delibera n. 224/2025 ha statuito che se un Comune proroga “di fatto” alla stessa impresa la concessione per gestire un impianto di smaltimento rifiuti, l’azienda deve affidare a terzi una quota dell’attività o versare all’Ente locale parte degli utili.
Il caso in oggetto ha riguardato un’azienda a cui era stata prorogata più volte la concessione per la gestione di un impianto di smaltimento rifiuti (senza alcun atto formale).
L’ANAC, alla luce delle illegittimità riscontrate e al fine di ripristinare la concorrenza, ha deliberato in merito alla necessità di applicare delle “misure compensative”, previste dall’articolo 186 del D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici).
La norma stabilisce che in caso di concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del nuovo Codice e lesive del diritto UE, il titolare deve esternalizzare parte del servizio per ripristinare la concorrenza. Laddove il servizio sia indivisibile la disposizione stabilisce che il concessionario (l’impresa) deve corrispondere al concedente, nella vicenda il Comune, un importo compreso tra il 5 e il 10% degli utili previsti dal piano economico-finanziario, tenuto conto della durata della concessione, del suo oggetto e del suo valore.
Per ulteriori dettagli si rinvia alla delibera ANAC, in allegato alla presente.