Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha risposto ad un interpello avanzato dalla Città Metropolitana di Roma in merito all’applicazione delle disposizioni di cui al Regolamento EoW per i rifiuti inerti (D.M. 127/2024) relativamente al codice EER 170504 “Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503”.
In particolare è stata chiesta l’interpretazione del MASE relativamente alla possibilità che il recupero ambiente (R10) non possa più essere effettuato direttamente con il rifiuto EER 170504, ma che lo stesso debba essere sottoposto ad una preventiva operazione di recupero (R5) che ne attesti la cessazione della qualifica di rifiuto conformemente al D.M. 127/2024.
Nella sua risposta il Ministero evidenzia, come richiamato anche dal proponente del quesito, che il D.M. 5 febbraio 1998, all’allegato 1, sub-allegato 1, tipologia 7.31-bis, prevede diverse attività di recupero dei rifiuti classificati con il codice EER 170504, tra cui l’utilizzo per recuperi ambientali, attraverso l’operazione R10 “trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia”. Tale forma di recupero differisce in modo sostanziale da quello effettuato ai sensi del D.M. 127/2024, che presuppone invece la cessazione della qualifica di rifiuto con la produzione di aggregato recuperato e l’utilizzo di quest’ultimo prodotto nell’ambito della realizzazione di recuperi ambientali, riempimenti e colmate.
Il MASE sottolinea come non sia condivisibile l’interpretazione secondo cui il recupero identificato con l’operazione R10 non sarebbe più consentito direttamente per il rifiuto classificato EER 170504, ma dovrebbe necessariamente essere preceduto da un trattamento di cui all’operazione R5 finalizzato alla cessazione della qualifica di rifiuto, ai sensi del D.M. 127/2024. Tale interpretazione, infatti, non risulta coerente con il quadro normativo vigente che opera una distinzione tra l’utilizzo del rifiuto per recuperi ambientali nell’ambito delle procedure semplificate e l’impiego del prodotto “aggregato recuperato” ottenuto a seguito di operazioni di End of Waste.
Nella sua risposta il Ministero conclude che per la produzione di aggregato recuperato da impiegare in interventi di recupero ambientale l’impianto di recupero rifiuti debba essere autorizzato, ai sensi del D.M. 127/2024, mediante la procedura ordinaria di cui all’articolo 208 del D.lgs. 152/2006. Diversamente, il recupero ambientale di un sito mediante l’utilizzo dei rifiuti rientranti nella tipologia 7.31-bis del D.M. 5 febbraio 1998 segue la procedura semplificata di cui agli articoli 214 e 216 del D.lgs. n. 152/2006.
Per maggiori approfondimenti si rinvia alla domanda di interpello e alla risposta del MASE.