AssoAmbiente

Circolari

2025/305/SAEC-RAE/CS

Il Comitato di Vigilanza e Controllo dei RAEE ha pubblicato un parere relativo al campo di applicazione del D.lgs. n. 49/2014 in materia di RAEE. In particolare ha chiarito che l'azienda che svolge attività di ricondizionamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) non deve iscriversi nel Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei relativi rifiuti, così come previsto dall’art. 29 del D.lgs. n. 49/2014 (v. Allegato 1). 

L'esenzione dall'obbligo di iscrizione al Registro nazionale vale anche per le aziende che svolgono attività di ricondizionamento finalizzata all'esportazione. Tali imprese infatti non sono "produttori" delle AEE e quindi non vanno assoggettate ai relativi obblighi. La qualifica di produttore è esclusa anche nel caso di ricondizionamento di AEE già presenti sul mercato nazionale, se le attività consistono nella semplice riparazione e/o adeguamento tecnologico dell'apparecchiatura. Se invece l’attività prevede la produzione di "nuove AEE di diverse caratteristiche e/o funzioni", allora l’azienda dovrà adempiere agli obblighi previsti a carico dei produttori di AEE, tra cui l’iscrizione al Registro.

Con un'altra delibera il CVC RAEE ha fornito chiarimenti sulle modalità di rendicontazione, da parte dei sistemi collettivi per la gestione dei RAEE, della realizzazione delle attività di comunicazione, informazione e sensibilizzazione (v. Allegato 2). 

Tale delibera fa seguito all’interpretazione del DL 131/2024 (cd. Decreto Infrazioni convertito con Legge 166/2024, v. circolare Assoambiente n. 303/2024) che ha stabilito l'obbligo per i sistemi collettivi di gestione dei RAEE di realizzare programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione sulla necessità e l’importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefici del loro riciclo. Il Decreto Infrazioni prevedeva inoltre che a tali programmi venisse destinato almeno il 3% del totale dei ricavi dell'esercizio realizzati l’anno precedente, oltre all’obbligo di relazionare annualmente tali iniziative al MASE. 

Con la delibera il CVC precisa che il "totale dei ricavi" da prendere a riferimento per calcolare il budget da destinare alle attività di comunicazione è costituito dalla somma di tutte le voci di ricavo del sistema collettivo e non solo di quelle derivanti dagli eco-contributi. Infine chiarisce che l'obbligo di realizzare i programmi di comunicazione decorre, per il primo anno, dal 2025 e pertanto la relazione annuale di rendicontazione dovrà essere presentata entro il 30 aprile 2026.

» 05.08.2025
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