AssoAmbiente

Circolari

2025/314/SAEC-EUR/PE

In relazione al processo di regolamentazione sui PFAS avviato a livello europeo - su richiesta di restrizione presentata da Germania, Paesi Bassi, Svezia, Norvegia e Danimarca - l’ECHA sta predisponendo una nuova proposta che rivede l’idea iniziale basata sul divieto totale di questa classe di sostanze in quanto riconosciuta (anche alla luce dei numerosi riscontri negativi ricevuti rispetto a tale approccio) non praticabile economicamente. 

In questa versione aggiornata si prendono in considerazione altre possibilità di regolamentazione:

  • Restrizione REACH

Considerato lo strumento più efficace per gestire il rischio derivante dalle sostanze. Può includere il divieto di fabbricazione, immissione sul mercato o utilizzo di una sostanza chimica o di un gruppo di sostanze. Consente inoltre la misura della gestione del rischio (RMM) e presenta il vantaggio di applicarsi anche ai prodotti importati e di offrire la flessibilità delle deroghe (sia illimitate che limitate nel tempo).

  • Identificazione delle SVHC

L'inserimento dei PFAS nell'elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVCH) è riconosciuto come una misura che aumenterebbe la pressione per la sostituzione, ma non è considerato efficace né pratico come opzione di gestione del rischio, in quanto non porterebbe a una minimizzazione delle emissioni di PFAS. Nonostante alcuni dei vantaggi di questo approccio, si arriverebbe alla creazione di fascicoli individuali per ogni singola sostanza, che per i PFAS sarebbe non sostenibile.

  • Autorizzazione

La procedura di autorizzazione passerebbe dall'inserimento nell'elenco dei candidati all'inserimento nell'allegato XIV del Regolamento REACH, dove diventerebbe soggetta ad autorizzazione. Tuttavia, finora nessun PFAS è stato inserito nell'allegato XIV e per farlo è necessario che venga identificato come SVHC, il che sarebbe difficile, come sopra indicato. Il processo di autorizzazione riguarderebbe non solo l'uso di una sostanza in quanto tale, ma anche in miscele superiori allo 0,1%. Tuttavia, l'obiettivo della regolazione PFAS non è quello di ridurre le emissioni di queste sostanze al di sotto del 0,1%, ma di sostituirle il più possibile. Anche questa opzione non risulta efficace o pratica in quanto determinerebbe un numero irrealistico di richieste per i comitati di valutazione, con un enorme ritardo procedurale.

  • Classificazione e etichettatura armonizzate (CLH) e/o autoclassificazione

La classificazione e l'etichettatura armonizzate delle sostanze non sembrano costituire necessariamente un ostacolo all'uso della sostanza per la fabbricazione di articoli/prodotti e, pertanto, non sarebbero uno strumento in grado di ostacolare in modo efficace le emissioni di PFAS.

  • Altre normative prese in considerazione al di fuori di REACH e CLP
  1. Direttiva quadro sulle acque
  2. Altre normative menzionate nel fascicolo potrebbero fornire solo misure aggiuntive per risolvere una parte distinta del problema, ma non sono considerate efficienti e pratiche poiché non affrontano il problema di fondo:
  • Legislazione UE sulla salute del suolo
  • Direttiva sui fanghi di depurazione
  • Legislazione sui rifiuti
  • Direttiva sulle emissioni industriali
  • Direttiva sui composti organici volatili
  • Legislazione sui materiali a contatto con gli alimenti
  • Regolamento imballaggi e rifiuti da imballaggio (PPWR)
     

In conclusione, in relazione a quanto presentato nel dossier la via preferibile risulta ancora l’intervento restrittivo in ambito del REACH, pur includendo la possibilità di deroghe per usi specifici. Sulla base di queste considerazioni è stata elaborata una proposta di restrizione, che sarebbe inclusa nell'allegato XVII, disponibile nella sintesi del documento qui (pagina 4) o, in via più sintetica, nella tabella allegata (v. Allegato 1). 

In allegato (v. Allegato 2) anche l'ultimo aggiornamento dei lavori sui PFAS del RAC (Risk Assessment Committee) e SEAC (Social and Economic Assessment Committee) dell'ECHA.

Da ultimo segnaliamo che l'Agenzia ha previsto di presentare alla Commissione europea i pareri definitivi del RAC e del SEAC entro la fine del 2026. Nonostante i progressi compiuti dal RAC e dal SEAC su questo tema, l'aggiunta di ulteriori otto settori (rispetto ai 14 iniziali interessati dalla proposta di restrizione originale) prolungherebbe la valutazione ben oltre il 2026, pertanto, considerando la tempistica indicata i Comitati non effettueranno valutazioni specifiche per questi ulteriori settori, ma valuteranno misure orizzontali che copriranno la valutazione dei pericoli e le misure di gestione dei rischi di applicabilità generale per monitorare e limitare le emissioni di PFAS nell'ambiente. Il RAC e il SEAC prevedono di concludere le loro discussioni sui 14 settori coperti dalla proposta originale, sulla produzione di PFAS e sulle questioni orizzontali entro la fine del 2025. Questa tempistica consentirebbe quindi all'ECHA di finalizzare i draft pareri del RAC e del SEAC e di avviare una consultazione sul draft parere del SEAC nella prima metà del 2026. Questa strategia mira a coprire oltre il 90% delle emissioni e dei volumi di PFAS e i risultati saranno presentati alla Commissione per il processo decisionale. La combinazione dei pareri del RAC e del SEAC con la proposta di restrizione aggiornata dovrebbe fornire alla Commissione, secondo l'ECHA, elementi sufficienti per il successivo processo decisionale rispetto ai diversi settori di utilizzo (22 in totale), alla produzione di PFAS e alle questioni orizzontali.

Nel rimandare a successive comunicazioni per ogni aggiornamento in materia, segnaliamo che l’Associazione sta seguendo e intervenendo, ove possibile, rispetto alle discussioni in materia a livello europeo e nazionale, anche per comprendere e valutare le possibili implicazioni per il nostro settore.

» 27.08.2025
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