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Circolari

2025/432/SAEC-GIU/CC

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 7898 del 08/10/2025 si è pronunciato su un ricorso proposto da un’azienda volto ad ottenere la riforma di una sentenza del Tar Campania che aveva respinto il ricorso proposto dall’appellante per l’annullamento di una delibera di aggiudicazione in favore di altra azienda della gara per l’affidamento di un servizio di conduzione e manutenzione di impianti tecnologici, e dei provvedimenti connessi.

L’azienda appellante aveva lamentato, in particolare, il mancato inserimento nella disciplina della gara e del contratto dei criteri ambientali minimi (CAM), risultando il richiamo agli stessi assolutamente generico.

Il Consiglio di Stato ha anzitutto richiamato la propria giurisprudenza affermando che “La violazione delle norme imperative in materia di obbligatorio inserimento nei bandi di gara dei criteri ambientali minimi può essere infatti fatta valere, dagli operatori economici che abbiano interesse (strumentale) alla riedizione della gara, mediante ricorso avverso l’aggiudicazione della stessa (fatta salva l’ipotesi di illegittimità della legge di gara che impedisca la formulazione dell’offerta, nel qual caso l’impresa è onerata dell’immediata impugnazione del bando)”. 

Secondo il Consiglio, la mancata o generica indicazione dei CAM nei documenti di gara costituisce una violazione di una norma imperativa che rende illegittima l’intera procedura. Tale mancanza non può essere sanata invocando i principi del risultato e della fiducia.

Una volta accertato che la legge di gara non preveda l’inserimento obbligatori di tali criteri, ciò determina “l’illegittimità della stessa in ragione della impossibilità di supplire ad una simile carenza invalidante con la previsione di un recupero di tali criteri in sede di previsione di punteggi migliorativi, quali che essi siano”.

Il Consiglio di Stato ha pertanto accolto l’appello ed annullato i provvedimenti con esso impugnati.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo della sentenza in allegato.

» 24.11.2025
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