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2026/014/SAEC-NOT/PE

Dal 24 gennaio 2026 entrano in vigore le disposizioni del Decreto legislativo 31 dicembre 2025, n. 213 (G.U. n. 6 del 9.1.2026) che interviene sul D.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in attuazione della Direttiva (UE) 2023/2668 che modifica la direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro. In allegato provvedimento.

Il decreto amplia il campo di applicazione della norma che si applica a “tutte le attività lavorative, ivi compresi i lavori di manutenzione, ristrutturazione e demolizione, la rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, lo smaltimento e il trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate, l’attività estrattiva o di scavo in pietre verdi, la lotta antincendio o gestione delle emergenze in eventi naturali estremi, nelle quali vi è rischio per la salute dei lavoratori, che deriva o può derivare dall’esposizione all’amianto, durante il lavoro”.

Il provvedimento, tra l’altro:

  • introduce riconosce come malattie professionali le neoplasie correlate all’amianto e integra la classificazione dei silicati fibrosi come sostanze cancerose di classe 1A;
  • introduce obbligo rafforzato per il datore di lavoro di accertare preventivamente la presenza di materiali contenenti amianto prima dell’avvio di lavori di demolizione, manutenzione o ristrutturazione. In particolare il datore di lavoro deve adottare ogni misura utile per individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto: per gli edifici realizzati prima del 28 aprile 1992 (entrata in vigore della legge 257/1992 che ha vietato l’uso dell’amianto), l’obbligo informativo è rafforzato. Qualora le informazioni non siano disponibili o siano insufficienti, il datore di lavoro è tenuto a far eseguire un esame diretto da parte di un operatore qualificato, conformemente alla normativa e alle prassi nazionali. Il datore di lavoro ha l’obbligo di condividere, su richiesta, le informazioni ottenute con altri datori di lavoro che operano nello stesso sito, esclusivamente ai fini del rispetto dell’obbligo di verifica;
  • interviene su valutazione del rischio per evitare che l’amianto venga scoperto solo in corso d’opera, con conseguente pericolo per i lavoratori e ritardi operativi, classificando prioritaria la rimozione dell’amianto rispetto ad altre forme di bonifica. A riguardo il datore di lavoro non solo deve stimare la natura e il grado dell’esposizione, ma deve anche orientare le scelte tecniche verso la rimozione dell’amianto come misura preferenziale. Soppresso il riferimento all’obbligo di riduzione dell’esposizione (artt. 259 e 260 comma 1), iscrizione nel registro degli esposti e sorveglianza sanitaria, eliminando, sulla base del considerando 8 della Direttiva (UE) 2023/2668, alcune deroghe previste in caso di esposizione sporadica e di debole intensità, mantenendo la deroga solo alla notifica (art. 250). Soppresso inoltre, per le stesse ragioni, il riferimento all’articolo 251, comma 1, non espressamente previsto dalla Direttiva, sulla base del considerando 1, ultimo periodo, secondo il quale “gli Stati membri hanno facoltà di stabilire disposizioni più rigorose”;
  • modifica in materia di notifica all’organo di vigilanza competente che ora deve essere effettuata prima dell’inizio dei lavori. Vengono inoltre specificate le informazioni da includere nella notifica che deve essere conservata per 40 anni (in relazione con le tempistiche di latenza delle patologie asbesto-correlate);
  • introduce un insieme articolato di misure tecniche, organizzative e procedurali per ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto: obbligo di DPI respiratori, decontaminazione, riposo, ventilazione e pulizia. Ulteriori misure sono previste per quanto riguarda i rifiuti, includendo anche le operazioni di scavo di “pietre verdi" (ofioliti, rocce magmatiche e metamorfiche) suscettibili di contenere minerali di amianto;
  • interviene sulle misure igieniche con l’obiettivo di chiarire e rafforzare il campo di applicazione delle misure di protezione previste per le attività che comportano manipolazione attiva dell’amianto e aggiornamento formazione lavoratori;
  • introduce modifiche in materia di controllo dell'esposizione, aggiornando le modalità di misurazione dell’esposizione all’amianto: fino al 20 dicembre 2029 il conteggio delle fibre totali è effettuato applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti, mentre dal 21 dicembre 2029, la misurazione delle fibre di amianto è effetuata tramite microscopia elettronica (SEM/TEM) o qualsiasi metodo alternativo che fornisca risultati equivalenti o più accurati:
  • interviene sul valore limite di esposizione - 0,01 fibre/cm³, misurato come TWA su 8 ore - e introduce misure immediate in caso di superamento. Fino al 20 dicembre 2029, la tecnica di misurazione di tale limite è costituita dalla microscopia in contrasto di fase, dal 21 dicembre 2029, è obbligatoria la microscopia elettronica che consentirà di misurare di rilevare fibre con diametro inferiore a 0,2 µm (art. 1, par. 7, della Direttiva).
     

Sempre in materia segnaliamo inoltre che a sostegno dell’attuazione della Direttiva (UE) 2023/2668 la Commissione europea ha pubblicato lo scorso 22 dicembre 2025 una Comunicazione e una Linea Guida che fornisce indicazioni ai datori di lavoro e ai lavoratori in materia antinfortunistica per prevenire e gestire i rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro: il documento contiene suggerimenti per ridurre l'esposizione e gestire i rischi correlati, con indicazioni operative per le attività di valutazione dei rischi, formazione, sorveglianza sanitaria e gestione dei rifiuti contenenti amianto. Oltre ad indicazioni specifiche per i settori maggiormente a rischio, come le attività estrattive e quelle edilizie.

In allegato la Comunicazione della Commissione UE, mentre per la Linea Guida (in inglese) è necessario registrarsi sul sito della Commissione al seguente link.

» 13.01.2026
Documenti allegati

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