La CGUE Corte di Giustizia dell’Unione Europea con sentenza del 15 gennaio 2026 (Caso C-692/2023) ha fornito chiarimenti riguardanti gli affidamenti in-house nei contratti pubblici. La sentenza è stata resa nell’ambito di un caso riguardante un contratto pubblico per la gestione di rifiuti domestici.
In particolare, la Corte ha confermato una interpretazione restrittiva dell’utilizzo degli affidamenti in-house, ed ha dichiarato: “L’articolo 12, paragrafo 3, primo comma, lettera b), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafo 5, primo comma, della direttiva 2014/24, deve essere interpretato nel senso che: la condizione secondo cui più dell’80% delle attività della persona giuridica controllata devono essere effettuate nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici che la controllano, quando tale condizione è determinata secondo il criterio del fatturato e tale persona giuridica controllata è la società madre di un gruppo, richiede di prendere in considerazione anche il fatturato delle altre entità facenti parte di tale gruppo, eventualmente sulla base del fatturato consolidato che detta persona giuridica è tenuta a stabilire conformemente agli articoli 22 e 24 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio”.
Pertanto, la Corte ha confermato che il criterio rilevante non si limita alle attività della persona giuridica controllata stessa, ma si estende anche a quelle che possono essere più ampiamente collegate ad essa.
Si informa che la sentenza in commento è stata oggetto di un comunicato da parte di FEAD, associazione alla quale Assoambiente aderisce, che ha ribadito in tale occasione il proprio sostegno ad una concorrenza più forte negli appalti pubblici ed ha richiamato la necessità di limitare il trattamento preferenziale degli Enti pubblici rispetto alle società private a soli casi eccezionali.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo della sentenza consultabile al seguente link e al comunicato FEAD, riportato n allegato.