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Circolari

2026/035/SAEC-FER/PE

Con la legge 15 gennaio 2026, n. 4 (G.U. n. 15 del 20 gennaio 2026) è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili. In vigore dal 21 gennaio 2026.

Il provvedimento interviene su tre ambiti principali:

1   Credito d’imposta Transizione 5.0

Al fine di un auspicato chiarimento su alcuni aspetti applicativi (termini, divieto cumulo delle agevolazioni e controlli), il provvedimento interviene sulla disciplina del credito d’imposta Transizione 5.0.

Viene fissato al 27 novembre 2025 il termine entro il quale le imprese devono presentare al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) la comunicazione di prenotazione del credito d’imposta. Per le comunicazioni trasmesse dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, la norma consente una fase di integrazione documentale, ma solo in presenza di una specifica richiesta del GSE e entro un termine perentorio, che non può andare oltre il 6 dicembre 2025.

L’integrazione è ammessa esclusivamente nei casi di errori nel caricamento dei dati, documentazione incompleta o non leggibile.

Resta invece espressamente esclusa qualsiasi sanatoria nel caso in cui manchi o sia irregolare la certificazione tecnica sulla riduzione dei consumi energetici, elemento centrale per l’accesso al beneficio.

Per quanto riguarda il divieto di cumulo con il credito “beni strumentali” (già previsto nella norma precedente), la norma fornisce un’interpretazione autentica chiarendo che per gli stessi beni agevolabili, l’impresa non può beneficiare contemporaneamente del credito d’imposta Transizione 5.0 e del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (ex legge n. 178/2020).

Pertanto le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto, avevano già presentato domanda per entrambe le agevolazioni sono obbligate a scegliere uno solo dei due crediti effettuando l’opzione entro il 27 novembre 2025, con modalità telematiche. Resta comunque salva la possibilità di accedere al credito per beni strumentali (nei limiti delle risorse ancora disponibili a legislazione vigente) qualora il credito Transizione 5.0 non venga riconosciuto per esaurimento delle risorse disponibili.

Per quanto riguarda i controlli, il provvedimento chiarisce che il GSE diventa il soggetto centrale e diretto per la vigilanza sulle certificazioni tecniche ex ante ed ex post e vengono rafforzati i controlli di merito sulla reale riduzione dei consumi energetici dichiarata dalle imprese. Nel caso in cui venga riscontrata l’assenza dei requisiti per la fruizione del beneficio, il GSE può disporre l’annullamento della prenotazione del credito e l’Agenzia delle Entrate procede al recupero del credito indebitamente fruito, con applicazione di interessi e sanzioni.

2   Aree idonee e impianti da fonti rinnovabili

Il provvedimento interviene (art. 2 modificato in sede di conversione) anche sul riassetto della disciplina sulle aree idonee per gli impianti a fonti rinnovabili, mediante il coordinamento con il D.lgs. n. 190/2024 (Testo Unico FER). In particolare per quanto riguarda le aree idonee su terraferma, le aree idonee marine – off-shore, i regimi amministrativi semplificati, gli interventi in siti UNESCO e la piattaforma digitale aree idonee.

Viene precisato che l’impianto agrivoltaico è qualificato come impianto fotovoltaico idoneo a preservare la continuità delle attività agricole e pastorali e deve garantire almeno l’80% della produzione lorda vendibile agricola. Per le aree agricole di elevato valore, è previsto il possibile ricorso all’opposizione in conferenza di servizi da parte di regioni e province autonome.

3   Modifiche alla disciplina del golden power

In materia di Golden Power – cioè l’insieme di poteri speciali che il Governo italiano può esercitare per proteggere asset strategici e la sicurezza nazionale da acquisizioni o operazioni societarie ritenute rischiose, intervenendo in settori chiave – la legge interviene, con il nuovo articolo 2-bis, sul settore finanziario, creditizio e assicurativo.

Le principali novità riguardano:

  • il coordinamento tra golden power e procedimenti autorizzatori europei;
  • la sospensione dei termini di notifica alla Presidenza del Consiglio fino alla conclusione delle valutazioni delle autorità UE competenti;
  • l’estensione del concetto di sicurezza nazionale anche alla sicurezza economica e finanziaria.
     

Per ulteriori dettagli si rimanda al testo coordinato in allegato.

» 21.01.2026
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