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Circolari

2026/093/SA-LAV/MI

Con riferimento alla precedente circolare n. 24/2026 del 19 gennaio scorso si rende noto che l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 2 in oggetto, recante chiarimenti in ordine alla portata e all’interpretazione delle norme della legge di bilancio 2026 che introducono detassazioni su alcuni elementi retributivi specifici.

In particolare, la circolare esamina la detassazione degli incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali nazionali (paragrafo 1) e quella relativa alle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale e indennità di turno (paragrafo 2).

Non è considerata nella circolare la detassazione dei premi di risultato di cui all’articolo 1, comma 9, della legge; ciò in quanto nel caso di specie le modifiche riguardano l’aliquota (che passa dal 5% all’1%) e il limite di importo (da 3mila a 5mila euro), ma non i presupposti e le condizioni che danno luogo al regime fiscale agevolato.

Tassazione agevolata dei rinnovi contrattuali

Come ormai noto, l’articolo 1, comma 7, della legge assoggetta a una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 5% gli incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti del settore privato nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti negli anni 2024, 2025 e 2026.

La misura si applica a tali lavoratori purchè non abbiano superato nell’anno 2025 il limite di reddito di 33mila euro; per quanto riguarda il personale cui è applicato il CCNL Servizi Ambientali, la misura dovrebbe interessare in linea di massima tutti i lavoratori inquadrati fino al livello 2A (D1s nel nuovo CCNL) e buona parte di quelli inquadrati al livello 3 (C2/C2s nel nuovo CCNL), fatti salvi aspetti soggettivi come ad esempio l’anzianità o lo svolgimento di lavoro straordinario; nei livelli più alti la misura presumibilmente interesserà i lavoratori a tempo parziale e quelli assunti in corso d’anno.

Secondo la circolare dell’Agenzia (vedi pagina 5) l’agevolazione si applica “ai soli incrementi retributivi, previsti dai rinnovi contrattuali interessati, che confluiscono nella retribuzione diretta, vale a dire le dodici mensilità, la tredicesima e la quattordicesima mensilità”.

Si ritiene pertanto che gli incrementi dei minimi retributivi determinati dagli incrementi dei parametri in applicazione dell’Accordo di rinnovo del 9 dicembre 2025, siano interessati dalla fiscalità agevolata.

Pertanto gli importi agevolati sono tutti gli incrementi dei minimi decorrenti da febbraio 2026, sia a seguito della riparametrazione (per i livelli da D2 a C2 – da ex livello J a ex livello 3B), sia in applicazione dell’aumento in misura pari a 86 euro con riferimento al livello C2s (ex livello 3 A), per gli importi erogati fino al 31 dicembre 2026.

Analogamente, saranno agevolate le ulteriori incidenze sui minimi retributivi derivanti dalla retribuzione del mese di ottobre 2026, da cui decorre la seconda tranche di aumenti dei parametri (dal D2s al C2).

Ancora, sempre secondo l’Agenzia delle Entrate, sono inclusi nel regime di tassazione agevolata:

  • gli istituti retributivi indiretti interessati dall’incremento dei minimi contrattuali, come il trattamento di malattia, di maternità/paternità, infortunio per la parte integrata dal datore di lavoro;
  • eventuali superminimi assorbiti dagli aumenti contrattuali, ovviamente nei limiti di quanto oggetto di assorbimento.

Sono invece espressamente esclusi:

  • gli scatti di anzianità, le ore di lavoro straordinario o di altra natura che beneficiano di maggiorazioni;
  • le somme erogate “una tantum”, avendo esse carattere straordinario; per quanto concerne l’”una tantum” di cui all’Accordo 9 dicembre 2025, come da prassi del settore la contrattazione aziendale è delegata a definire possibili modalità di remunerazione alternative o sostitutive che sono caratterizzate anch’esse da aliquote sostitutive ancora più basse del 5% (welfare o premi di risultato).

L’Agenzia ricorda inoltre che i redditi assoggettati a tassazione agevolata non concorrono alla formazione del reddito complessivo, al fine di evitare penalizzazioni per il lavoratore in materia di detrazioni.

I lavoratori che nel corso del 2025 abbiano intrattenuto rapporti di lavoro con più datori dovranno fornire all’attuale le informazioni relative ai redditi percepiti attraverso la consegna delle CU o comunque tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Infine, per il versamento dell’imposta sostitutiva le aziende dovranno utilizzare i codici tributo istituiti con la risoluzione dell’Agenzia stessa emanata il 29 gennaio 2026 (n. 3/E).

Tassazione di indennità e maggiorazioni retributive al 15%

Per il periodo d’imposta 2026, l’articolo 1, commi 10 e 11 della legge assoggettano ad una imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 15% le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti del settore privato, a titolo di:

  1. maggiorazioni e indennità per lavoro notturno;
  2. maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale;
  3. indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni.

A titolo esemplificativo, rientrano quindi nella definizione della legge le maggiorazioni di cui all’articolo 19, comma 3, lettere “b”, “c”, “d” e comma 12 ovvero le indennità di cui all’articolo 32, lettere “c” (domenicale) e “g” (turni). 

In tal caso, il reddito limite per poter beneficiare dell’aliquota agevolata è pari, sempre nell’anno 2025, a 40mila euro.

Sono escluse le somme corrisposte per lavoro straordinario, a meno che non sia notturno o festivo.

In tutti i casi la norma fa riferimento ai CCNL, per cui sono escluse dall’agevolazione maggiorazioni e/o indennità previste da accordi sottoscritti in sede aziendale.

» 02.03.2026
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