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Circolari

p56584CI

In considerazione di ulteriori richieste di chiarimento pervenute nelle scorse settimane in ordine ai criteri di erogazione dell’indennità integrativa mensile di € 11, stabilita dall’Accordo nazionale 23/6/2005, forniamo di seguito le pertinenti istruzioni applicative.

L’indennità in parola spetta a tutti i dipendenti in misura eguale (€ 11,00) per 12 mensilità ed è comprensiva dell’incidenza su tutti gli istituti contrattuali e legali (ferie, festività, mensilità supplementari, TFR). Tale indennità è assicurata anche  in caso di malattia, di infortunio e di maternità.

Per contro, tale indennità non dispiega alcun effetto sui trattamenti per lavoro in prolungamento orario, straordinario, festivo, notturno, a motivo del fatto che le relative maggiorazioni fanno riferimento alla retribuzione individuale che non comprende compensi diversi da quelli espressamente previsti dall’art. 25, comma 3.


Ciò posto, in osservanza del principio generale che correla retribuzione e prestazione, qualsiasi assenza dal lavoro che determini la non corresponsione della retribuzione in tutto o in parte (aspettativa variamente motivata, permesso, assenza non giustificata e simili) comporta una corrispondente riduzione della misura mensile dell’indennità integrativa in parola, in ragione di quota giornaliera o di quote orarie a seconda dei casi effettivamente verificatisi.
 
In tale premessa, il criterio ricordato trova applicazione anche in occasione di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso del mese.

Il principio sinagmallatico richiamato opera, come è noto, normalmente con riferimento alla retribuzione spettante (nelle sue diverse articolazioni) in relazione ai più diversi casi di assenza dal lavoro; fermo restando che le assenze assistite           da specifiche previsioni legislative o contrattuali (ferie, festività, malattia, infortunio, maternità, ecc.)  non producono effetti di sospensione o riduzione dei pertinenti trattamenti economici.

Resta fermo che, in attuazione del principio giuridico di non discriminazione, l’indennità integrativa mensile è corrisposta anche al personale a tempo parziale, in misura proporzionale alla ridotta prestazione lavorativa.

Con i migliori saluti.

Il Direttore
Francesco Tiriolo

» 13.04.2006

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