AssoAmbiente

Circolari

p63331

1. E’ stata evidenziata di recente una difformità tra la durata massima del periodo di prova prevista dal comma 11 dell’art. 13bis (contratto di apprendistato professionalizzante) del CCNL 5.4.2008 e quella stabilita dall’art. 9 della legge 19.1.1955, n.25.

2. In tale premessa, si precisa che la durata dell’eventuale periodo di prova continua ad essere regolata dall’art. 9 della legge n. 25/1955, secondo il quale il periodo di prova “non potrà eccedere la durata di due mesi”.

3. Nell’invitare le imprese ad attenersi alla disposizione legislativa appena citata, si informa che sarà cura delle Parti stipulanti adeguare la norma contrattuale alla previsione legislativa, in sede di stesura del nuovo testo del CCNL.

Cordiali saluti.

Il Responsabile per le Relazioni
Industriali Assoambiente
Giancarlo Cipullo
» 17.10.2008

Recenti

19 Dicembre 2022
2022/316/SAEC-NOT/TO
Approvato in via preliminare il nuovo Codice dei Contratti pubblici
Leggi di +
19 Dicembre 2022
2022/315/SAEC-NOT/TO
Approvata la disciplina di riordino dei Servizi Pubblici Locali
Leggi di +
16 Dicembre 2022
2022/314/SAEC-NOT/LE
Risposta MASE ad interpello sui rifiuti cimiteriali
Leggi di +
16 Dicembre 2022
2022/313/SAEC-GIU/LE
Sentenza CdS n. 10609/2022 su partecipazione Conferenza Servizi AIA
Leggi di +
14 Dicembre 2022
2022/312/SAEC-EUR/CS
Revisione Regolamento su movimentazione rifiuti - Relazione Commissione ENVI Parlamento
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL