AssoAmbiente

Circolari

p65357PE

Informiamo che sulla Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.34 del 24 agosto u.s. è stata pubblicata la DGR 7 agosto 2009 - n. 8/10099 recante “Determinazioni in merito all’ammissibilità nelle discariche dei rifiuti non pericolosi e pericolosi fino alla adozione delle modifiche del DM Ambiente e Tutela del territorio 3 agosto 2005” (in allegato).

La Giunta regionale ha deliberato l’avvio di una fase di sperimentazione, della durata di un anno (e comunque sino all’adozione delle previste modifiche al DM 3 agosto 2005) consistente nella determinazione, esclusivamente a fini conoscitivi e statistici, del parametro DOC con l’utilizzo sia del metodo basato sulla norma prEN 14429 (Characterization of waste - Leaching behaviour tests - Influence of pH on leaching with initial acid/base addition) che del metodo basato sulla norma UNI EN 1484 (Linee guida per la determinazione del carbonio organico totale (TOC) e del carbonio organico disciolto (DOC)).

L’adesione alla sperimentazione deve essere comunicata dai gestori delle discariche alla Provincia competente per territorio ed alla Regione Lombardia.

Durante la sperimentazione potranno essere conferiti in discarica, previa verifica del valore del parametro DOC con le metodiche citate, ma senza applicare il limite di concentrazione per lo stesso parametro, i seguenti rifiuti:
- fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane di cui al CER 19.08.05 e fanghi delle fosse settiche di cui al CER 20.03.04, purché trattati mediante processi idonei a ridurne in modo consistente l’attività biologica;
- rifiuti dalla pulizia delle fognature di cui al CER 20.03.06;
- rifiuti prodotti dalla pulizia dei camini e ciminiere di cui al CER 20.01.41;
- rifiuti derivanti da selezione dei rifiuti urbani di cui ai CER 19.05.01, 19.12.10 e 19.12.12;
- rifiuti derivanti dal trattamento biologico dei rifiuti urbani di cui ai CER 19.05.03, 19.06.04, 19.06.06 e 19.12.12, nonché i rifiuti di cui ai CER 19.08.14 e 20.03.03 purché gli stessi siano assoggettati alla verifica dell’indice di respirazione dinamico (IRD) con la finalità di individuare un valore limite reale per lo stesso parametro.

Con cadenza trimestrale dovranno infine essere restituiti alla Provincia competente per territorio ed alla Regione Lombardia, i dati dei valori determinati in ingresso per ciascuna tipologia dei rifiuti sopracitati sia per il parametro DOC che, limitatamente ai CER 19.05.03 – 19.06.04 – 19.06.06 – 19.08.14 – 19.12.12 – 20.03.03, per il parametro IRD (indice respirometrico dinamico).

In considerazione del fatto che i codici di riferimento per la sperimentazione in oggetto fanno riferimento unicamente ai rifiuti urbani e ai rifiuti derivati dal trattamento dei rifiuti urbani mentre la precedente sperimentazione, condotta dalla Regione Lombardia nel 2005 (per l’approvazione di un metodo di determinazione speditiva del DOC) consentiva uno spettro maggiore di tipologie di rifiuti, Vi chiediamo di segnalarci, entro il prossimo 25 settembre, l’eventuale interesse all’inclusione nel procedimento di ulteriori codici CER, specificandoli, al fine di verificarne la fattibilità con la Regione.

Cordiali saluti.

Il Segretario
(Paolo Cesco)

Allegato_p65357

cs

» 18.09.2009
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