In relazione ad istanza di interpello proposta da società che gestisce un impianto di demolizione e rottamazione di autoveicoli, la Direzione centrale normativa e contenzioso dell’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 25/E del 6 febbraio u.s. ha stabilito che lo smaltimento e il trasporto in discarica dei rifiuti speciali pericolosi prodotti in seguito alla demolizione di autoveicoli, devono essere assoggettati all’aliquota agevolata del 10 per cento.
Secondo gli uffici tributari, fra i rifiuti speciali compresi nell’elenco previsto dall’articolo 7, comma 3, lettera g), del D.Lgs. 22/97, sono compresi anche i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento dei rifiuti (sul tema generale ricordiamo le precise indicazioni della nostra circolare n. 217 del 6/10/1998).
Pertanto, poiché il Ministero dell’Ambiente ha confermato che le scorie prodotte dall’impianto di demolizione rientrano in questa categoria, l’Agenzia ha condiviso la soluzione proposta dalla società nella sua istanza di interpello e ha ritenuto applicabile l’aliquota IVA del 10% alle prestazioni di smaltimento e avvio in discarica delle scorie stesse.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Francesco Tiriolo