L’iscrizione, che con l’entrata in vigore del nuovo testo di legge (29 aprile 2006) è divenuta necessaria per questi trasporti in precedenza esclusi è rilasciata dalle Sezioni regionali dell’Albo, istituite presso le Camere di commercio dei capoluoghi di regione, sulla base degli schemi riportati in allegato (All. I).
In considerazione della recentissima entrata in vigore delle nuove norme del Testo unico, il Comitato nazionale, su richiesta delle categorie economiche, ha altresì deliberato (All. II) che le richieste di iscrizione pervenute alle Sezioni senza l’uso del modello approvato siano ugualmente efficaci dalla data di ricevimento, salvo la necessità che le Sezioni regionali provvedano, nel tempo più breve possibile, a richiedere alle imprese interessate la compilazione dello stesso ai fini del rilascio del provvedimento formale d’iscrizione che avrà efficacia comunque dalla data di ricezione della prima richiesta.
Si ricorda che la citata iscrizione non è sottoposta alla prestazione di garanzie finanziarie né alla valutazione, da parte della Sezione dell’Albo, della capacità finanziaria e dell’idoneità tecnica, né alla nomina del responsabile tecnico ma la sua efficacia è subordinata solo alla corresponsione del diritto annuale di iscrizione di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che ammonta ad euro 50 annui.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Francesco Tiriolo