AssoAmbiente

Circolari

p57133CE

Come noto, il Decreto Legislativo n. 151 del 25 luglio 2005 (art. 5) stabilisce che, a partire del 1 luglio 2006, le apparecchiature elettriche ed elettroniche che ricadono nel campo di applicazione della normativa, non potranno più contenere piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, PBB e PBDE, ad eccezione delle specifiche esenzioni espressamente previste (allegato 5).

Segnaliamo che tali esenzioni riguardano sia quelle incluse nell’allegato 5 del decreto legislativo, sia quelle contenute nelle Decisioni della Commissione europea che sono state adottate in seguito all’approvazione della Direttiva 2002/95/CE (c.d. Direttiva RoHS). La Commissione europea può, infatti, integrare le esenzioni inizialmente previste per adeguare l’allegato della direttiva al progresso tecnico e lo ha fatto attraverso le Decisioni 2005/618/CE, 2005/717/CE, 2005/747/CE e 2006/310/CE. Tali Decisioni sono direttamente applicabili negli Stati membri della UE.

Evidenziamo che le esenzioni, progressivamente aggiunte, sono state decise a livello comunitario, sulla base di studi ed approfondimenti tecnici effettuati con gli Stati membri ed esperti industriali. Altre specifiche applicazioni sono ancora in discussione.

Questo aspetto della normativa rappresenta un tema cruciale per diversi settori industriali sia di produzione, ma anche, successivamente, quelli coinvolti nel trattamento dei RAEE.

Per quanto riguarda, più in generale,il completamento della normativa sui rifiuti elettrici ed elettronici (D.Lgs. 151/2005), anche Confindustria e Anie stanno portando all’attenzione dei Ministeri interessati l’urgenza della questione, sollecitando una rapida adozione dei decreti attuativi previsti, nessuno dei quali però è al momento disponibile. Sarà nostra premura informarvi non appena vi saranno novità al riguardo.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Francesco Tiriolo

» 07.06.2006

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