AssoAmbiente

Circolari

p58284GH

Si informa che il TAR Liguria, II Sez., con la sentenza in oggetto, depositata il 31 agosto u.s., ha ritenuto che fino all’emanazione del decreto attuativo previsto dall’art. 212, comma 10, del d.lgs. 152/2006, permanga la possibilità di iscrizione in forma semplificata all’Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

La succinta decisione si fonda espressamente sullo stesso comma 10 dell’art. 212, che prevede la proroga del regime previgente (D.M. 28/4/1998, n. 406).

In tali premessa, con nota del 28 settembre u.s., prot. 1309/ALBO/PRES, il Comitato Nazionale ha ritenuto di dover uniformare l’attività dell’Albo Gestori a quanto disposto dal TAR. Pertanto sino all’emanazione del D.M. di cui all’art. 212, comma 10, le Sezioni regionali dovranno provvedere ad espletare le istruttorie delle comunicazione di inizio attività presentate ai sensi dell’art. 13, comma 2, e dell’art. 19, comma 2, del D.M. 406/98.

Cordiali saluti.

Il Direttore
Francesco Tiriolo

» 16.10.2006

Recenti

05 Luglio 2024
2024/195/SAEC-COM/PE
Assemblea Assoambiente 3.07.2024 – Eletto Presidente e Consiglio Direttivo.
Leggi di +
04 Luglio 2024
2024/194/SAEC-EUR/FA
Etichettatura per raccolta differenziata – Pubblicato rapporto del JRC
Leggi di +
03 Luglio 2024
2024/193/SAEC-NOT/FA
Cybersicurezza – Legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale
Leggi di +
03 Luglio 2024
2024/192/SA-LAV/MI
CCNL Servizi Ambientali 18/5/2022 – Disdetta Organizzazioni Sindacali.
Leggi di +
03 Luglio 2024
2024/191/SAEC-ENE/PE
PNIEC – trasmessa alla Commissione UE versione definitiva
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL