1. n. 1414 del 10 giugno 2007 relativa all’attività di lavaggio dei contenitori stradali di rifiuti urbani effettuata con veicoli lavacassonetti.
Il Comitato Nazionale dell’Albo gestori Rifiuti con la Circolare n. 1414/ALBO/PRES. ha specificato la classificazione del rifiuto derivante dall’attività di lavaggio dei contenitori stradali per rifiuti urbani, chiarendo inoltre la procedura d’iscrizione all’Albo dell’azienda che fornisce l’attività di lavaggio dei contenitori e che effettua il successivo trasporto del rifiuto prodotto.
In particolare il Comitato ha chiarito che il rifiuto in questione deve essere considerato come rifiuto prodotto dall’impresa che svolge l’attività di lavaggio, pertanto deve essere classificato come rifiuto speciale non pericoloso, identificato con il codice CER 16 10 02 – soluzioni acquose di scarto.
Pertanto il trasporto del rifiuto effettuato dalla stessa impresa è soggetto all’l’iscrizione all’Albo gestori ai sensi dell’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006, riguardante le imprese che effettuano raccolta e trasporto di propri rifiuti non pericolosi, come attività ordinaria e regolare.
2. n. 1388ALBO/SEG.O.E. relativa ad “Applicabilità dell’Art. 10 bis della Legge n. 241/1990 alle istanze presentate all’Albo nazionale gestori ambientali.
Con la circolare n. 1388/ALBO/SEG.O.E. il Comitato Nazionale dell’Albo ha invece chiarito che i provvedimenti di iscrizione all’Albo sono atti a contenuto vincolato, cui manca, pertanto, la caratteristica della discrezionalità, presente invece negli atti autorizzativi in genere.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 octies, comma 2, della L. n. 241/90, recante norme in materia di procedimento amministrativo, il provvedimento amministrativo non è annullabile per mancata comunicazione dell\\'avvio del procedimento qualora l’amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
Pertanto, nel caso dell’iscrizione all’Albo, trattandosi di un provvedimento a contenuto vincolato non sussiste l’obbligo di comunicazione dei motivi che ostano all’accoglimento della domanda, prima della formale adozione di un provvedimento negativo.
Per maggiori informazioni, trasmettiamo in allegato il testo delle circolari in oggetto.
Cordiali saluti.
Il Segretario ASSOAMBIENTE e UNIRE
Paolo Cesco