AssoAmbiente

Circolari

pp61711NE

Con riferimento all’argomento in oggetto, in relazione all’entrata in vigore del decreto correttivo del Testo unico ambientale e allo scopo di fornire il quadro normativo aggiornato della materia, si precisa quanto segue.

Va anzitutto premesso che il citato decreto correttivo (D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4) non ha innovato le disposizioni del D.Lgs. 152/06 (TUA) relative alle spedizioni trasfrontaliere di rifiuti.

Come è noto, la materia è disciplinata, in via generale, dall’art. 194 TUA, nonché dal Regolamento comunitario n. 1013/2006 del 14 giugno 2006, entrato in vigore il 12 luglio 2007, il cui contenuto è direttamente applicabile (v. circ. FISE 364/06 e circ. FISE 197/07).

In sintesi, le spedizioni dei rifiuti destinati al recupero (cd. “elenco verde”di cui all’Allegato III cit. Reg):

  1. verso la Comunità e verso Paesi a cui si applica la decisione OCSE, non sono soggette a procedure particolari di controllo;
  2. verso Paesi ai quali non si applica la decisione OCSE (es. Cina, India), possono essere, in base alla scelta del Paese di destinazione:
  • vietate;
  • soggette a notifica e autorizzazione preventiva;
  • non soggette a controllo nel Paese di destinazione;
  • soggette ad altre procedure di controllo nel Paese di destinazione ai sensi della normativa nazionale applicabile.

Per le procedure applicabili alle spedizioni dirette verso i Paesi di questo secondo gruppo, va consultato il Regolamento n. 1418/07 del 29 novembre 2007, pubblicato sulla GUUE l316 del 4 dicembre 2007 ed entrato in vigore il 18 dicembre 2007. Tale Regolamento ha sostituito il Regolamento n. 801/2007 del 6 luglio 2007, pubblicato in GUUE del 7 luglio 2007, L. n. 179.

Tuttavia, i rifiuti che nel Regolamento n. 801/2007 erano classificati come non soggetti a controllo nel Paese di destinazione, mentre nel nuovo Regolamento sono soggetti a notifica e autorizzazione preventive, nel transitorio (scaduto il 16 febbraio 2008) devono continuare ad essere classificati come non soggetti a controllo nel Paese di destinazione.

Il Regolamento n. 1013/06 riporta nell’Allegato VII il documento da utilizzare per le spedizioni di rifiuti di cui all’“elenco verde”. Tale documento è stato recentemente modificato dal Regolamento n. 1379/07 del 26 novembre 2007 (GUUE L 309 del 27 novembre 2007), per tenere conto del progresso tecnico e dei cambiamenti concordati nell’ambito della Convenzione di Basilea. L’utilizzo del nuovo documento è obbligatorio già dal 30 novembre 2007.

Ricordiamo che ai sensi dell’art. 193, comma 7, del TUA il documento di trasporto comunitario sostituisce, anche con riguardo alla tratta nazionale, il FIR (formulario di identificazione dei rifiuti).

Cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 19.02.2008

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