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Decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 recante: "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE".

Il Consiglio dei Ministri lo scorso 20 novembre ha approvato il D.Lgs. 188/2008, sulla materia in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 2008 e che entrerà in vigore il prossimo 18 dicembre.

Il decreto legislativo in esame è stato predisposto in base alla delega prevista dalla legge 25 febbraio 2008, n. 34, (Legge comunitaria 2007), al fine di recepire nell’ordinamento interno la direttiva 2006/66/CE, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e di accumulatori, che abroga la direttiva 91/157/CEE.

Il provvedimento, in adesione al dettato della direttiva, mira a ridurre al minimo la produzione di rifiuti derivanti dalla dismissione di pile ed accumulatori, favorendo la raccolta dei rifiuti al fine del loro reimpiego, del riciclo o del recupero, contribuendo in tal modo alla tutela, alla salvaguardia e al miglioramento della qualità dell’ambiente.

Il sistema è improntato sulla responsabilità dei produttori di pile e di accumulatori ai quali è richiesto di farsi carico di tutte le operazioni, dall’informazione ai cittadini, alla raccolta differenziata dei rifiuti, nonché di finanziare la realizzazione di sistemi di trattamento e di riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori.

Un forte elemento di novità è stato introdotto dall’art. 6, modificato rispetto alla versione originariamente presentata al Consiglio dei Ministri che prevedeva la gestione di questa tipologia di rifiuti attraverso un consorzio unico obbligatorio. Tale articolo, al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno (base giuridica della direttiva), prevede che la raccolta dei rifiuti da pile e da batterie portatili sia organizzata dai produttori attraverso una pluralità di sistemi. Prevede infatti l’obbligo in capo ai produttori stessi di creare, individualmente o in forma collettiva, una rete per la capillare raccolta differenziata di detti rifiuti, imponendone il ritiro gratuito su tutto il territorio nazionale presso tutti i distributori e/o presso le strutture di raccolta differenziata istituite dal servizio pubblico.

Il decreto stabilisce inoltre degli obiettivi complessivi di raccolta fissati al 25 per cento da conseguire entro il 26 settembre 2012 e al 45 per cento entro il 26 settembre 2016, rispetto ai quantitativi immessi sul mercato.

Per agevolare il raggiungimento degli obiettivi, i Ministeri promuoveranno, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti per tali finalità, sistemi per incentivare lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento, nonché sistemi di certificazione ambientale.

Viene inoltre fatto divieto di smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali, nonché dei veicoli, eccezion fatta per i residui che sono stati sottoposti a trattamento o riciclaggio (come previsto dall’art. 10, comma 1 del medesimo decreto).

Sono inoltre previste una serie di sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei produttori, per quanto di interesse, nel caso in cui i produttori non si iscrivano al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, o non forniscano le informazioni necessarie (oppure forniscano informazioni inesatte o incomplete) stabilite dall’art. 14 del decreto. Infine, è soggetto a sanzione pecuniaria anche il produttore di apparecchi nei quali sono incorporati pile ed accumulatori, se non fornisce le istruzioni riguardo le modalità per rimuoverli senza pericolo e se non informa l’utilizzatore finale sul tipo di pile ed accumulatori utilizzati.

Per maggiori approfondimenti sui contenuti della normativa e sull’iter di approvazione, si rimanda all’allegata relazione esplicativa del Governo.

Provvedimento garante della privacy 13-10-08 su gestione di apparecchiature elettroniche contenenti dati personali

Per fronteggiare il rischio di accesso o rinvenimento di dati personali da parte di terzi all’ interno di apparecchiature elettriche ed elettroniche, l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 13 ottobre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2008, ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. h) del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ha dato indicazioni sulle competenze e procedure per l’effettiva cancellazione dei dati o per la loro intelligibilità sia in caso di reimpiego e riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (v allegato A), sia in caso di loro smaltimento (v allegato B) del provvedimento.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 12.12.2008
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