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Circolari

p63898PE

La Corte di Giustizia ha reso nota la sentenza 22 dicembre 2008 relativa al procedimento C-283/07, avente per oggetto la trasposizione non corretta, da parte del nostro Paese, della direttiva 75/442/CE per quanto riguarda la definizione di rifiuto.

In base alla citata sentenza, l’Italia è stata condannata perché è venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 1, lett. a) (definizione rifiuto) della direttiva 75/442/CEE e ss.mm, relativa ai rifiuti, avendo “adottato e mantenuto in vigore disposizioni per mezzo delle quali certi rottami destinati all'impiego in attività siderurgiche e metallurgiche e il combustibile da rifiuti di qualità elevata (CDR Q) erano sottratti a priori all'ambito di applicazione della legislazione italiana sui rifiuti”.

In particolare, le disposizioni normative nazionali sopra richiamate, sebbene già modificate dal D.Lgs 4/08 e quindi non più in vigore, sono quelle riportate:
- all’art. 1, commi 25 -27 e 29 della Legge 308/04 (Legge delega);
- agli artt. 183, comma 1, lett. s), e 229, comma 2 del D.Lgs 152/06 (Norme in materia ambientale).

Occorre, inoltre, precisare che la sentenza, giunta dopo 4 anni, è stata resa sulla base di una direttiva europea già abrogata. La nuova direttiva sui rifiuti (2008/98/CE), infatti, è entrata in vigore il 12 dicembre 2008, 10 giorni prima della sentenza resa dalla Corte di giustizia e considerata la portata innovativa (v. circ. 326/08) della stessa direttiva, per quanto riguarda, ad esempio, la definizione rifiuto-non rifiuto, è inevitabile che quanto riportato nella sentenza risulti sempre non coerente con il quadro europeo attualmente in vigore.

Nel dettaglio, la sentenza non ha tenuto conto di alcuni aspetti riportati nella direttiva 2008/98/CE, quali:
- la possibilità (art. 6, comma 4), per ogni Stato membro, di decidere, caso per caso e sulla base delle condizioni riportate al comma 1 dell’art.6, se un determinato rifiuto abbia cessato di essere tale (qualora non siano già stati stabiliti criteri a livello comunitario);
- la definizione di recupero (art 3, punto 15)che statuisce – diversamente da quanto ha dichiarato la Corte - che il recupero possa avvenire già in una fase precedente all'uso (“con caratteristiche tali da permettergli di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione all'interno dell'impianto o nell'economia in generale”).

Cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 22.01.2009
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