AssoAmbiente

Circolari

p63918PA

Sulla GUCE 14 gennaio 2009, n. L9, è stata pubblicata la direttiva 2009/1/Ce in oggetto. Tale direttiva modifica la precedente direttiva comunitaria 64/2005/Ce, in materia di omologazione dei veicoli a motore, recepita nel nostro ordinamento con DM Trasporti 3 maggio 2007 e pubblicata sulla GU 18 luglio 2007 n. 165.

Al riguardo, è importante sottolineare come la direttiva 2009/1/Ce abbia reso ancora più stringenti gli obblighi in capo al costruttore, al fine di garantire il riutilizzo, il riciclo e il recupero dei materiali e dei componenti dei veicoli nelle percentuali fissate nell’allegato I della direttiva 64/2005/Ce.

Infatti, l’art. 1 della direttiva 2009/1/Ce aggiunge all’allegato IV della direttiva 64/2005 un nuovo par. 4. Tale disposto normativo prevede che il costruttore del veicolo, ai fini della valutazione preliminare per l’omologazione (art. 6 direttiva 2005/64/Ce), deve dimostrare che la conformità alle disposizioni dell’art.4, par. 2, lett. a) direttiva 2000/53/Ce, è garantita negli accordi contrattuali con i fornitori. Come noto, le disposizioni dell’art. 4 su citato prevedono restrizioni relative al contenuto di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli.
Inoltre, il costruttore, nella fase di valutazione preliminare, è soggetto ad una serie tipizzata di procedure atte a garantire una corretta attuazione delle disposizioni di cui all’art. 4, par. 2, lett. a) della direttiva 2000/53/Ce già menzionato. Ne consegue, l’obbligo previsto in capo al costruttore del veicolo di conformarsi, in accordo con l’organo competente, alla norma Iso 900/1400 o ad un altro programma di garanzia di qualità.

A decorrere dal 1° gennaio 2012, la violazione delle prescrizioni della direttiva 2005/64/Ce, come modificata dalla direttiva 2009/1/Ce, comporterà il rifiuto da parte degli Stati membri, per motivi riguardanti la riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità dei veicoli a motore, di concedere l’omologazione Ce o l’omologazione nazionale per nuovi tipi di veicoli.

La direttiva per divenire applicabile nel nostro ordinamento dovrà essere recepita con una disposizione ad hoc entro e non oltre il 3 febbraio 2010.

Cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 23.01.2009

Recenti

20 Maggio 2025
2025/186/SAEC-RAE/CS
Classificazione rifiuti batterie e accumulatori – Nuovi codici EER
Leggi di +
19 Maggio 2025
2025/185/EC-EUR/PE
Progetto FEAD Sleep circular – raccolta e riciclo materiassi fine vita
Leggi di +
19 Maggio 2025
2025/184/SAEC-GIU/LE
Sentenza Consiglio di Stato – fanghi sono rifiuti solo dopo processo di depurazione
Leggi di +
16 Maggio 2025
2025/183/SAEC-NOT/CS
Linee guida della Provincia di Bolzano su EoW rifiuti inerti da C&D
Leggi di +
15 Maggio 2025
2025/182/SAEC-FIN/PE
Regione Lombardia – Bozza bando FESR su filiera costruzioni e bonifiche. Attesi contributi
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL