AssoAmbiente

Circolari

p65005pe

Sul Supplemento ordinario n. 99 della GU n. 147 del 27 giugno u.s. è stata pubblicata la Legge 24 giugno 2009, n.77 di conversione del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, recante: «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile».

Tra le modifiche introdotte con la legge di conversione, che riguardano i temi ambientali, evidenziamo sinteticamente che per quanto riguarda la regione Abruzzo:
- il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma 3, del D.Lgs 152/06, è prorogato al 30 novembre 2009 (lett m bis) dell’art.6);
- limitatamente ai territori dei comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009, i rifiuti liquidi di cui all'articolo 110, comma 3, lettere a) (rifiuti costituiti da acque reflue che rispettano i limiti per lo scarico in fognatura), b) (rifiuti da manutenzione sistemi di trattamento acque reflue domestiche) e c) (materiali derivati da manutenzione ordinaria rete fognaria), del D.Lgs 152/06, e successive modificazioni, prodotti presso i campi di ricovero della popolazione sfollata, sono classificati come rifiuti urbani con codice CER 20.03.99 (comma 1 bis) dell’art.9);
- fino alla cessazione dello stato di emergenza, i provvedimenti di iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali nonché le autorizzazioni e le comunicazioni rilasciati o effettuati per la raccolta, il trasporto, lo smaltimento, il recupero ed il trattamento dei rifiuti di cui al comma 1, identificati con il codice CER 20.03.04, si intendono estesi ai rifiuti aventi codice CER 20.03.99. (comma 1 ter) dell’art.9);
- la provincia di L'Aquila, ovvero l'Autorità di ambito territorialmente competente qualora lo scarico sia in pubblica fognatura, ai sensi dell'articolo 101, comma 1, del D.Lgs 152/06, possono rilasciare ai titolari degli scarichi un nuovo provvedimento di autorizzazione, sentiti l'ISPRA e le aziende sanitarie locali competenti per territorio, nel caso in cui venga accertato un danneggiamento tecnico-strutturale tale da determinare una significativa riduzione dell'efficacia depurativa dell'impianto. I titolari degli scarichi autorizzati, ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione, sono tenuti a produrre la seguente documentazione:
a) relazione tecnico-descrittiva, completa di documentazione fotografica, a firma di un tecnico abilitato, attestante la capacità depurativa residuale e i danni strutturali e/o tecnici subiti dall'impianto a seguito degli eventi sismici, tali da comprometterne la funzionalità;
b) descrizione degli eventuali interventi già realizzati e finalizzati al ripristino e alla messa in sicurezza dell'impianto;
c) planimetria dell'insediamento in cui vengono individuate le parti danneggiate;
d) relazione tecnico-descrittiva, a firma di un tecnico abilitato, dei lavori necessari al ripristino funzionale.

Per la progettazione e l'affidamento dei lavori inerenti alle iniziative di cui sopra, il Commissario delegato può avvalersi di società a totale capitale pubblico, in possesso delle necessarie capacità tecniche, designate dal MATTM, con il riconoscimento a favore dei predetti organismi dei costi sostenuti e documentati, previamente autorizzati dal Commissario delegato. Per garantire l'efficienza degli impianti per la gestione dei servizi idrici e la salvaguardia delle risorse idriche nel territorio nazionale, ai fini della prevenzione e del controllo degli effetti di eventi sismici, entro il 12 agosto p.v., il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avvia il Programma nazionale per il coordinamento delle iniziative di monitoraggio, verifica e consolidamento degli impianti per la gestione dei servizi idrici. Il Programma e' predisposto dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, che, a decorrere dal 28 giugno u.s. e' istituita presso il MATTM, subentrando nelle competenze già attribuite all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti (artt. 99, 101, 146, 148, 149, 152, 154, 172 e 174 del D.Lgs 152/06 e smi). (art. 9-bis).

Considerati i richiami al D.Lgs 152/06, il testo introduce anche alcune modifiche allo stesso (art.161 e 170), al fine di coordinare quanto disposto nella Legge 77/09.

La Legge 77/09 è disponibili sul sito della Gazzetta ufficiale di seguito riportato: http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2009-06-27&task=dettaglio&numgu=147&redaz=09A07370&tmstp=1246257993728.

Nel rinviare ai contenuti della Legge in oggetto per ogni dettaglio, saluto cordialmente.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 30.06.2009

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