Si allega copia del testo disponibile dell’art. 15 in parola (allegato I) e dell’art. 23 bis come risulterebbe modificato, con evidenziate le correzioni (allegato II).
Nel merito del nuovo provvedimento, in positivo, va evidenziato che viene inserita una espressa disciplina delle società miste, superando una evidente carenza della previgente disciplina, ammettendo la costituzione di miste con la modalità di gara cd. a doppio oggetto (socio, con quota pari almeno al 40% - e partner operativo), in linea con i prevalenti orientamenti della giurisprudenza nazionale, della dottrina e della stessa Commissione europea; si evidenzia peraltro che il TAR Catania, ordinanza n. 169/08, ha posto all’attenzione della Corte di Giustizia europea tale modello, ritenendo ineludibile il modello cd. della doppia gara (per la scelta del partner e per l’affidamento alla società). In merito, si ricorda l’art. 32 comma 3 del d.lgs. 163/2006, Codice dei contratti pubblici, che espressamente stabilisce il principio che la società mista deve gestire direttamente almeno il 70% dell’attività.
Nel decreto sono inserite inoltre diverse modifiche che migliorano la chiarezza normativa: è anche affinata la disciplina delle c.d. quotate (affidatarie dirette), prevedendo un percorso di (parziale) privatizzazione necessaria per mantenere gli affidamenti in essere.
Restano però i gravi dubbi di coerenza comunitaria della relativa normativa; tali “quotate” manterrebbero gli affidamenti diretti pur se con prevalente capitale privato (condizione chiaramente non coerente con il diritto comunitario); inoltre tali società beneficierebbero in via esclusiva della possibilità di nuovi affidamenti (anche in via diretta, sembra !).
Anche la previsione della cessazione degli affidamenti a società miste con partner scelto con procedura ad evidenza pubblica ma senza l’attribuzione di compiti operativi alla data del 31 dicembre 2011 lascia, per diverse ragioni, perplessi.
E’ da rilevare, infine, che, come purtroppo sovente già avvenuto, nuova legge chiama nuovo periodo transitorio: la previsione che entro il 31 dicembre 2010 per l’affidamento dei servizi si procede mediante gara, di cui al comma 9, ultimo periodo, dell’art. 23 bis, vecchio testo, slitta (ai sensi dell’art. 8, lettera a, nuovo testo) al 31 dicembre 2011.
La portata effettiva della nuova normativa dovrà formare oggetto di adeguato approfondimento in ambito associativo, data la complessità della materia e la delicatezza degli interessi in gioco e comunque occorrerà seguire ed intervenire sui lavori parlamentari in sede di conversione in legge. Si segnala inoltre che sono in corso di esame, in sede politica associativa, iniziative, anche a livello comunitario, a tutela degli interessi delle imprese associate.
Nel far riserva di ritornare sull’argomento in relazione agli approfondimenti interni e ai lavori di conversione in legge del provvedimento, salutiamo cordialmente.
Il Segretario
Paolo Cesco