AssoAmbiente

Circolari

p65582LE

Come noto la Sentenza n. 238/2009 della Corte Costituzionale (G.U. 29/7/2009 – v. all.1) ha stabilito che la TIA non è assoggettabile ad IVA in quanto ha riconosciuto la natura tributaria della stessa con le seguenti motivazioni:

a) obbligo della prestazione e collegamento con una spesa di natura pubblica;
b) il termine «tariffa», in questo caso, è da considerarsi neutro e non configura, di per sé, la tributarietà o meno del prelievo;
c) TARSU e TIA hanno la medesima genesi autoritativa ed il fatto generatore dell'obbligo di pagamento è legato non all'effettiva produzione di rifiuti da parte del soggetto obbligato e all'effettiva fruizione del servizio di smaltimento, ma esclusivamente all'utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti ed alla potenziale fruibilità del servizio di smaltimento;
d) in ogni caso il soggetto attivo del prelievo è il comune, anche nel caso in cui l'accertamento e la riscossione siano affidati a terzi;
e) non esiste nesso diretto tra servizio reso e TIA.

Sulla base di quanto disposto dalla citata Sentenza segnaliamo che:

- nell’ambito della discussione del disegno di legge DDL AS. 1784 di conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”, l’On.le Anna Cinzia Bonfrisco (PDL), in I^ Commissione del Senato, ha presentato uno specifico emendamento in materia. In particolare tale emendamento, (v. all. 2) , propone che la tariffa di igiene ambientale di cui all’articolo 49 del Dlgs n. 22/97 e la tariffa per la gestione dei rifiuti di cui all’articolo 238 del Dlgs n. 152/06, si intendano escluse dall’imposta sul valore aggiunto di cui al DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e che alle stesse si applichi l’addizionale erariale del dieci per cento di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, convertito dalla legge 25 aprile 1938, n. 614, come integrata dalla legge 10 dicembre 1961, n. 1346 e dall’articolo 3, comma 39, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, a prescindere dalle effettive modalità di riscossione praticate dall’ente gestore. Nell’emendamento viene altresì proposta la modalità di compensazione dell’IVA versata.
Nell’ambito dell’esame degli emendamenti il relatore del DDL AS 1784 Tancredi (PDL) ha fatto presente, relativamente all’emendamento presentato che “occorrono elementi sugli effetti fiscali in relazione a effetti di minor gettito”;

- nell’ambito della seduta del 20 ottobre alla Camera gli Onorevoli Fugatti e Negro, hanno presentato un’interrogazione a risposta immediata al Ministro dell’economia e delle Finanze (v. all.3 ) per conoscere “quali iniziative normative intenda assumere il Governo e in quali tempi per dare concreta attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 24 luglio 2009, in modo da dare giusta tutela agli interessi dei cittadini e ai bilanci delle amministrazioni comunali”;

- il Sottosegretario di Stato per l’economia e le Finanze, On.le Malgora nella seduta successiva del 21 ottobre in risposta all’interrogazione di cui sopra ha, in sintesi (testo della risposta integrale è di seguito allegato - all.4), fatto presente quanto segue: “La Corte costituzionale, rileva, altresì, che la medesima tariffa è estranea all'ambito di applicazione dell'IVA, in quanto «l'inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo (...) porta ad escludere la Sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un "corrispettivo" per la prestazione di servizi».
In questo contesto, come rileva anche il Dipartimento delle finanze, notevoli sono le problematiche che emergono laddove si realizzasse il principio appena enunciato; dette tematiche attengono in particolare:
- ad una ridefinizione dei rapporti degli enti locali con le aziende di gestione dei rifiuti, alla luce del fatto che la potestà impositiva in ogni caso spetta all'ente locale; alla copertura finanziaria dei mancati introiti erariali derivanti dal non assoggettamento ad IVA della TIA stessa;
- alla disciplina fiscale della (nuova) TIA, regolata dall'articolo 238 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che deve essere coerente con i principi espressi dalla Corte costituzionale;
- infine, alla definizione di una procedura che semplifichi le procedure di rimborso agli utenti dell'imposta addebitata illegittimamente”.

L’On.le Negro, dichiarandosi soddisfatta della risposta, invita comunque il Governo ad intervenire tempestivamente sulla materia.

Nel segnalare che sarà nostra cura tenerVi aggiornati sugli sviluppi della materia, l’occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 23.10.2009
Documenti allegati

Recenti

16 Dicembre 2025
2025/463/SAEC-GIU/CC
Sentenza Consiglio di Stato sulla validazione del PEF da parte dell’ente di governo d’ambito
Leggi di +
15 Dicembre 2025
2025/462/SAEC-NOT/CS
MASE - Decreto EoW legno in consultazione
Leggi di +
15 Dicembre 2025
2025/461/SAEC-NOT/CS
Legge Lombardia 18/2025 su revisione norme tra cui EoW inerti e discariche
Leggi di +
15 Dicembre 2025
2025/460/SAEC-NOT/LE
RENTRi – Aggiornamento FIR digitale
Leggi di +
11 Dicembre 2025
2025/459/SAEC-COM/CS
ISPRA - Rapporto rifiuti urbani 2025
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL