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Circolari

p65659CE

In relazione all’importanza dell’argomento in oggetto riteniamo opportuno dare una informativa sui lavori, in sede parlamentare, in merito alla conversione in legge del DL 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, nel quale all’art 15 sono riportate disposizioni su “Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica” dirette a modificare ‘art 23-bis della L133/2008.

Al riguardo, il 4 u.s., l’Aula del Senato ha concluso in prima lettura i lavori del provvedimento (DDL 1784), che passerà ora all’esame della Camera.

In sintesi l’articolo 15, apporta sostanziali modifiche all’art.23-bis soprattutto per quanto riguarda le società miste (che non erano espressamente disciplinate) prevedendole anche come possibile strumento di superamento delle attuali gestioni in house; significative le proroghe previste per le società quotate in borsa che incrementino la quota di capitale privato.

In allegato si riporta il testo dell’art.23bis coordinato con l’attuale versione dell’art.15.

Rispetto alla versione iniziale dell’art 15 riportata nel DL 135/09, la norma è stata oggetto di varie proposte di emendamento nel corso dei lavori per la conversione in legge al Senato. Di seguito una sintesi delle principali modifiche apportate al Senato, tra queste segnaliamo l’accoglimento di un nostro emendamento diretto a chiarire che il socio privato di società miste scelto con procedura ad evidenza pubblica non ha vincoli nella partecipazione alle gare (in merito resta un punto di ambiguità tecnica per quanto riguarda i soggetti gestori di impianti, che potrà essere risolto, si ritiene, anche in sede regolamentare):
• si chiarisce sotto il profilo terminologico che la gara per la selezione del socio della società mista alla quale affidare il servizio dovrà avere ad oggetto oltre la qualità di socio anche “l'attribuzione di specifici compiti operativi”;
• sarà il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro il 31 dicembre 2009, ad individuare, con regolamento, le soglie (presumibilmente economiche) oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza sugli assetti concorrenziali del mercato e quindi per l'espressione del parere da parte dell’’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).
• le gestioni “in house” conformi ai principi comunitari (ma non alla nuova normativa di cui all’art. 23 bis e smi), esistenti al 22 agosto 2008, per le quali in linea di massima è prevista la cessazione alla data del 31 dicembre 2011, cesseranno alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro la predetta data del 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40% del capitale attraverso la gara per la selezione del socio;
• gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1º ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, cesseranno alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015. Qualora tali condizioni non si dovessero verificare gli affidamenti cesseranno improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015;
• il divieto di acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, e di svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, né direttamente, né tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, né partecipando a gare non si applicherà, oltre che alle società quotate in mercati regolamentati, anche al socio selezionato tramite gara;
• Si riformula la originaria previsione per cui i soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali potranno comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti; nelle regioni a Statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano sono fatti salvi, nel rispetto delle attribuzioni previste dagli statuti delle predette regioni e province autonome e dalle relative norme di attuazione, i contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale su gomma; è prorogato di 6 mesi (da 18 a 24) il termine per l’applicazione esclusiva ai rifiuti assimilati di una tariffazione per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
• è prorogato al 31 dicembre 2010 il termine relativo al divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13. 000 kJ/kg;
• è prorogato da 120 a 210 giorni il termine entro il quale le Autorità d’ambito devono individuare l’importo che i gestori del servizio idrico integrato devono restituire per la quota di tariffa non dovuta riferita all'esercizio del servizio di depurazione.

Il provvedimento, che dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 24 novembre, passerà ora all’esame della Camera.

Nel confermarVi che sarà nostra cura tenerVi costantemente aggiornati sull’evolversi dei lavori sulla regolamentazione del settore, l’occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 06.11.2009
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