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Comunichiamo che lo scorso 13 novembre Comieco e Unionmaceri hanno siglato l’Accordo 2009-20013, che riguarda la valorizzazione del macero conferito alle piattaforme di recupero ed avviato a riciclaggio presso le cartiere.

L’intesa, che discende dall’Accordo Quadro ANCI-CONAI per la gestione dei rifiuti da imballaggio recentemente rinnovato, ha l’obiettivo di definire un quadro di riferimento per gli operatori del recupero in relazione alle operazioni di accettazione e avvio a riciclaggio dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica e della carta da macero.

In continuità con il precedente Accordo Comieco-Unionmaceri siglato nel 2005, esso nasce in considerazione del costante incremento del quantitativo della raccolta differenziata di carta e cartone (e della previsione di crescita ulteriore nei prossimi anni) in un contesto che vede l’offerta di macero superare la domanda dell’industria cartaria nazionale e che rende nel contempo strategico utilizzare al meglio tutte le opportunità di riciclo offerte. Importanza prioritaria è quindi attribuita al miglioramento della qualità del macero in fase di raccolta e recupero, quale condizione necessaria per soddisfare gli standard qualitativi richiesti per l’impiego nei processi di riciclo.

L’Accordo, mantenendosi all’interno del sistema esistente regolato dall’Accordo ANCI-Conai, costituisce un importante strumento per il riconoscimento del ruolo svolto dalla piattaforma; al riguardo sono stati individuati due diversi livelli di piattaforme (livello 1: piattaforme senza impianto di selezione; livello 2: piattaforme con impianto di selezione) e le relative specifiche tecniche. Le parti hanno concordato di studiate opportune forme di incentivazione per le piattaforme che dimostrino di effettuare investimenti nell’impiantistica ed automatizzazione dei processi di selezione e di cernita, gestione in qualità, informatizzazione e gestione dei dati.

In sintesi, l’Accordo:
• definisce criteri rigorosi per la scelta ed il mantenimento delle piattaforme di recupero cui conferire la raccolta differenziata (secondo quanto previsto dall’Allegato tecnico ANCI-Comieco);
• individua le caratteristiche tecnico-strutturali delle stesse piattaforme, compresa la dotazione delle attrezzature e il possesso di una certificazione di qualità;
• pone a carico delle piattaforme l’obbligo di reportistica nei confronti di Comieco e delle cartiere, nonché di garantire l’effettuazione delle verifiche qualitative e delle ispezioni;
• istituisce una procedura per il controllo dei ricevimenti in piattaforma con l’utilizzo di una apposita check-list, per verificare la qualità delle raccolte conferite e stimolarne il miglioramento.

A tale ultimo riguardo, è stato previsto che, come anche stabilito dall’A.T. ANCI-Comieco, piattaforma e Comune convenzionato stipulino intese specifiche per la gestione delle frazione estranee eccedenti il limite massimo ivi previsto (attualmente previsto nel 5%, che diventerà il 3% a partire dal 1° aprile 2010) e per la copertura dei relativi oneri da parte del convenzionato. La mancata stipula dell’intesa per la gestione delle FE (ovverosia, rimozione attraverso selezione e smaltimento o recupero) costituisce inadempimento ai sensi dell’A.T. e come tale impone a Comieco di assumere le iniziative previste, anche per quanto riguarda il pagamento del corrispettivo al convenzionato. Resta inteso che il corrispettivo per la gestione delle frazioni estranee risultanti superiori ai predetti limiti di accettazione costituisce corrispettivo aggiuntivo rispetto al corrispettivo riconosciuto dalla cartiera.

L’intesa fornisce infine i criteri e i parametri, anche economici, per la stipula, a livello locale, dei contratti tra cartiera e piattaforma per i servizi prestati da quest’ultima, specificamente elencati. Eventuali servizi non ricompresi saranno disciplinati direttamente tra piattaforma e cartiera. Si evidenzia che nei contratti saranno peraltro stabilite modalità e condizioni di attivazione della piattaforma per l’avvio a riciclo in proprio del macero, fermo restando la corretta gestione di quest’ultimo e la tracciabilità dei flussi.

L’Accordo, aperto a tutti gli operatori del recupero del macero, ha decorrenza retroattiva dal 1° settembre scorso e resta in vigore fino alla scadenza dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI. Le Parti, in considerazione della crisi economica, hanno ritenuto di rinviare la definizione del corrispettivo ad una verifica congiunta che verrà effettuata entro il mese di settembre 2010. Inoltre, considerato che, al momento della stipula dell’Accordo, sul sistema CONAI nel suo complesso pendono le valutazioni dell’Antitrust, che potrebbero incidere anche sull’applicazione dell’Accordo stesso, in tale eventualità le Parti si impegneranno a rinegoziare in buona fede i contenuti dell’Accordo medesimo.

Comieco e Unionmaceri, in occasione della firma, hanno concordato di organizzare delle giornate di approfondimento sugli aspetti tecnici relativi all’applicazione dell’Accordo, il cui calendario, non appena definito, Vi sarà tempestivamente comunicato.

Nell’allegare il testo dell’Accordo firmato, rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e richieste da parte delle aziende associate.

Cordiali saluti.

Il Presidente Unionmaceri
Corrado Scapino

» 24.11.2009
Documenti allegati

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