La norma, che abroga il precedente Regolamento (CE) n. 1774/2002 (sui sottoprodotti di origine animale), entra in vigore il 4 dicembre p.v. e dovrà essere applicata dagli Stati membri a partire dal 4 marzo 2011. Trattandosi di Regolamento l’attuazione nel territorio degli Stati membri non necessita di recepimento.
Il nuovo Regolamento n. 1069/2009 conferma i principi della normativa precedente e ne mantiene la triplice classificazione dei sottoprodotti, chiarendo nel contempo alcuni punti come la tracciabilità dei sottoprodotti e la fase dei controlli, l’applicabilità ai prodotti finiti, la classificazione di determinati materiali e i rapporti con le altre normative europee.
Gli impianti e gli operatori (utilizzatori) riconosciuti o registrati prima del 4 marzo 2011, ai sensi del Regolamento n. 1774/2002, si considereranno comunque riconosciuti o registrati in conformità al nuovo Regolamento.
Gli Stati membri dovranno stabilire le sanzioni correlate alla nuova disciplina entro il 4 giugno 2011.
Per ogni ulteriore approfondimento rinviamo ai contenuti del Regolamento allegato.
Il Segretario
Paolo Cesco