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Circolari

p66771NE

Informiamo che sulla Gazzetta ufficiale del 4 maggio 2010, n. 102 è stato pubblicato il Decreto 8 marzo 2010, n. 65, “Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature”. Il provvedimento entrerà in vigore il 19 maggio prossimo, data dalla quale vanno conteggiati i trenta giorni previsti dal Dlgs. 151/05 (come emendato dal DL 248/07, conv. in L. 31/08) per l’entrata in vigore dell’obbligo di ritiro “uno contro uno” da parte della distribuzione nei confronti delle utenze che conferiscono RAEE di provenienza domestica (che quindi si applicherà a partire dal 18 giugno prossimo).

Il provvedimento introduce delle semplificazioni amministrative per la gestione di detti rifiuti a fronte del citato obbligo di ritiro “uno contro uno” (previsto dall’art. 6, comma 1, lett. b) Dlgs. 151/05), per evitare che i distributori e gli altri soggetti interessati dalle disposizioni del decreto debbano sottostare al regime ordinario di gestione dei rifiuti. La disciplina si riferisce sia ai RAEE provenienti da utenze domestiche che a quelli da utenze professionali, anche se occorre fare una distinzione con riguardo al ritiro, ossia in quale caso e per quali soggetti esso risulti obbligatorio, con riferimento a queste due diverse tipologie di RAEE.

Nel regolamento, le apparecchiature elettriche ed elettroniche dismesse consegnate ai distributori e ai trasportatori da questi incaricati (in caso di provenienza domestica) o ai produttori/terzi incaricati (in caso di provenienza non domestica) sono qualificate come “Raee” – pertanto, le relative modalità di gestione, sia pur semplificate da un punto di vista degli adempimenti tecnico-amministrativi, sono da intendersi come attività di gestione di rifiuti.

In estrema sintesi, le semplificazioni per i soggetti sopraindicati consistono, per le tratte specificate dal regolamento:

a)   nell’iscrizione ad una Sezione apposita dell’Albo nazionale gestori ambientali, senza garanzie e pagando un diritto annuale pari a 50 euro: detta iscrizione sostituisce l’autorizzazione regionale o provinciale, ed è necessaria per poter esercitare l’attività di raccolta (ovvero di “raggruppamento” dei RAEE presso il punto vendita o altro luogo idoneo individuato dal distributore) e/o l’attività di trasporto, a determinate condizioni ed entro determinati quantitativi, dei RAEE sia domestici che professionali;
b)   nell’esonero dalla comunicazione MUD per i soggetti che effettuano attività di raccolta e di trasporto dei RAEE ai sensi del nuovo regolamento;
c)   nell’utilizzazione del documento di trasporto semplificato riportato in allegato al regolamento;
d)   nella sostituzione del Registro di carico e scarico dei rifiuti con le copie di uno schedario numerato progressivamente e redatto secondo il modello allegato al decreto (o, per i trasportatori, con la semplice conservazione dei documenti di trasporto semplificati).

Riportiamo in allegato una nota sintetica sul contenuto del regolamento, riguardante in particolare: soggetti interessati, condizioni agevolate per raccolta e trasporto (sia dei RAEE domestici che di quelli professionali), iscrizione all’Albo e altri adempimenti, centri di raccolta per RAEE domestici organizzati dai produttori o terzi incaricati.

Segnaliamo che in relazione al preannunciato interesse dei distributori di conferire i RAEE domestici ai centri di raccolta comunali, è in fase di completamento un protocollo di intesa tra le rappresentanze delle categorie della distribuzione, l’ANCI e il CdC RAEE che dovrebbe regolare i rapporti fra i distributori ed i gestori dei centri pubblici di raccolta dei RAEE.

Nel rimanere a disposizione per ogni approfondimento e riservandoci di intervenire sugli ulteriori sviluppi dell’argomento, inviamo cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco

» 12.05.2010
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