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Circolari

p67373CA

Si informa che in data 23 agosto u.s. è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante: “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”, che entrerà in vigore a partire dal 7 settembre p.v..

Sulla legge in questione si segnala, in particolare, l’introduzione del Sistema di Tracciabilità dei Flussi Finanziari, al fine di prevenire infiltrazioni criminali. Nello specifico, ai sensi di quanto previsto al comma 1 dell’articolo 3, gli appaltatori, i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese (nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei) a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici, dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane SpA.

Pertanto, tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici dovranno essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale e registrati presso uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche non in esclusiva. A tal fine, è stato inoltre precisato che il bonifico bancario o postale dovrà indicare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP (Codice Unico di Progetto) “relativo all’investimento pubblico”.

La norma, tuttavia, ha precisato al terzo comma che i pagamenti in favore - tra gli altri - di gestori e fornitori di pubblici servizi possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa.

Al fine di garantire l’osservanza del sopra menzionato sistema di tracciabilità, è stato previsto che le stazioni appaltanti - nei contratti sottoscritti con gli appaltatori - inseriscano ”a pena di nullità assoluta” una specifica clausola con la quale si assumono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Inoltre, è stato precisato che il contratto con soggetti pubblici deve essere munito della “clausola risolutiva espressa”, attivabile in tutti i casi di omessa osservanza delle disposizioni in questione.

In aggiunta a quanto appena precisato, il legislatore ha introdotto significative sanzioni di natura pecuniaria. Infatti, ai sensi di quanto prescritto all’articolo 6:

- nelle ipotesi di transazioni eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane è prevista, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20% del valore della transazione (fatta salva l’applicazione della clausola - risolutiva espressa);

- nelle ipotesi di transazioni eseguite su un conto corrente non dedicato, ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale è prevista, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10% del valore della transazione.

Sugli ulteriori elementi di novità introdotti dalla legge in questione, alleghiamo una nota sintetica di segnalazione del contenuto di alcuni articoli (vd. Allegato I), mentre per gli approfondimenti al testo di legge è possibile la consultazione on-line.

Al riguardo, non solo nelle categorie interessate, ma anche in sede ministeriale sono emersi una serie di dubbi ed incertezze di natura interpretativa. Infatti, ad esempio, per quanto attiene l’applicazione del nuovo sistema di tracciabilità finanziaria, fermo restando la sicura osservanza delle disposizioni per tutti i contratti stipulati a partire dal 7 settembre p.v., (di entrata in vigore della legge in parola), è attualmente oggetto di discussione l’esclusione o meno dell’applicazione ai contratti in corso e ai relativi pagamenti. Sul punto, informiamo che sono in corso iniziative dirette ad ottenere un intervento istituzionale chiarificatore per escludere, stante le complicazioni per le imprese, l’applicabilità retroattiva della norma ai contratti in corso.

Nel riservarci di intervenire attraverso ulteriori comunicazioni sugli ulteriori sviluppi dell’argomento e nel rimanere, comunque, a disposizione per ogni approfondimento (Dr. Marco Calaresu m.calaresu@fise.org – Tel. 06 996957223), inviamo cordiali saluti.

Il Segretario
Paolo Cesco
» 03.09.2010
Documenti allegati

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