Si segnala che in data 11 novembre 2010 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato la circolare n.3/DF (Prot.23148) destinata ai Comuni Italiani e all’Anci, per chiarire le problematiche sulla vigenza delle normative riguardo alle diverse varietà di prelievo concernenti la gestione dei rifiuti solidi urbani.
La circolare del MEF chiarisce che la TIA2 (Tariffa integrata ambientale di cui all’art.238 D.Lgs n.152/06), possiede analoghe caratteristiche della TIA1 (Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs n.22/97) pertanto nelle more dell’emanazione del regolamento di cui all’art.238 comma 6, appare razionale attribuire alle due tariffe la stessa natura giuridica in quanto oramai regolate dalle stesse fonti normative e quindi entrambe saranno assoggettabili all’IVA.
Al riguardo ricordiamo che in precedenza gli organi giurisdizionali avevano affermato il perfetto contrario, infatti, la Corte Costituzionale con la sentenza n.238 del 24/7/2009 ha precisato che “la TIA non costituisce una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della TARSU, conservando la qualifica di tributo” e quindi non va applicata l’IVA1 .
Ciò premesso, la circolare in oggetto formula le seguenti conclusioni:
Per ogni approfondimento si allegano la circolare del Dipartimento dell’Economia e delle Finanze (allegato 1) ed una sintesi del quadro normativo Tarsu/Tia (allegato 2).
Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Cordiali saluti.
Il Segretario
Paolo Cesco
1) La stessa Corte ha ribadito nelle ordinanze n.300/09 e n.64/10.Lo stesso hanno fatto il Consiglio di Stato con sentenza n. 1739 del 2010, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 8313 del 08/04/2010.