AssoAmbiente

Circolari

p70661LE

Segnaliamo che sulla G.U. n. 188 del 13 agosto scorso è stato pubblicato il Decreto Legge n. 138/11 recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, nel quale, all’articolo 6, commi 2 e 3, prevede l’abrogazione del SISTRI.

Anticipiamo che per quanto riguarda le ulteriori disposizioni contenute nel DL in oggetto e riguardanti modifiche alla regolamentazione dei servizi pubblici locali, seguirà specifica e approfondita circolare alla riapertura degli uffici il 29 agosto p.v..

Di seguito si evidenziano le principali previsioni normative di carattere ambientale di diretto interesse delle Imprese associate: il comma 2 dell’articolo 6 del Decreto in oggetto dispone, a far data dal 13 agosto scorso, l’abrogazione espressa di tutte le norme, istitutive ed attuative, del sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Vengono infatti soppressi:
 

  1. il comma 1116, dell'articolo 1, della Legge 27 dicembre  2006, n. 296 che aveva previsto l’istituzione di un sistema di controllo e di tracciabilità dei rifiuti;
  2. l'articolo 14-bis del Decreto-Leggeluglio 2009, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102) che aveva affidato al Ministero dell’Ambiente la definizione dei tempi e delle modalità di attivazione del sistema, la sua data di operatività, nonché l'entità dei contributi da porre a carico dei soggetti coinvolti a copertura degli oneri derivanti dalla sua costituzione e dal suo funzionamento;
  3. l’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che stabiliva le modalità con cui deve essere garantita la tracciabilità dei rifiuti dalla loro produzione fino alla loro destinazione finale;
  4. l’articolo 188-ter del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che definiva i soggetti obbligati ad utilizzare il SISTRI e quelli che potevano scegliere di adottarlo su base volontaria;
  5. l’articolo 260-bis del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che aveva disciplinato, nel dettaglio, per i soggetti obbligati, le sanzioni per i casi di mancato rispetto delle disposizioni di legge;
  6. l’articolo 16, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 che aveva modificato gli articoli 188 (Responsabilità della gestione dei rifiuti), 189 (Catasto dei rifiuti), 190 (Registro di carico e scarico) e 193 (Trasporto dei rifiuti) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
  7. l’articolo 36 del D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205, limitatamente al capoverso «articolo 260-bis», concernente l’introduzione delle sanzioni in tema di violazioni alle norme sul controllo e sulla tracciabilità dei rifiuti;
  8. tutti i Decreti ministeriali attuativi delle disposizioni sopra menzionate (D.M. 17 dicembre 2009 e successive modificazioni e D.M. 18 febbraio 2011 n. 52).

Pertanto, in conseguenza delle predette abrogazioni, si segnala che tutti i termini che il D.M. 26 maggio 2011 aveva stabilito per l’entrata in vigore progressiva del SISTRI (cfr. circolare associativa n. 325/2011 del 31 maggio u.s.) sono da intendersi, oggi, interamente decaduti.

Si evidenzia inoltre che il comma 3 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 ha confermato e fatta salva l'applicabilità delle altre norme in materia di gestione dei rifiuti e ha disposto, in particolare, che i relativi adempimenti possano essere effettuati nel rispetto degli obblighi relativi alla tenuta dei registri di carico e scarico nonchè del formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006 (nella versione precedente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 205/2010).

Richiamiamo inoltre l’attenzione delle Imprese, da ultimo, ricordando che il Decreto Legge in parola ha prodotto un impatto diretto anche sul D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 in tema di responsabilità delle imprese per reati ambientali, entrato in vigore il 16 agosto u.s..

Gli articoli 3 e 4 del citato decreto, infatti, che sono interamente dedicati alla struttura del sistema sanzionatorio sul SISTRI, alla quantificazione delle sanzioni e alla loro irrogazione non avranno più efficacia poiché, con l’avvenuta abrogazione del sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti, è venuto anche meno l’oggetto al quale esse si riferivano. Da intendersi poi privo di effetti anche parte dell’articolo 2 del D.Lgs. 121/2011 che aveva declinato, in maniera compiuta ed innovativa, il sistema della responsabilità amministrativa da reato sia per il trasporto dei rifiuti senza scheda SISTRI «Area Movimentazione» o con tale scheda fraudolentemente alterata, sia per il falso certificato di analisi che accompagna un trasporto in regime di SISTRI.

Su quanto sopra, ci riserviamo di comunicare gli eventuali sviluppi normativi in ambito dei lavori parlamentari per la conversione in legge del Decreto Legge in oggetto.

Cordiali saluti

» 22.08.2011

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