Sulla G.U. del 22 settembre 2011, n. 221, è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Ambiente 20 giugno 2011 recante "Modalità e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”.
Il Decreto in parola è stato emanato ai sensi dell’art. 212 (commi 5 e 10) del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, il quale prevede l'obbligo dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali e la prestazione delle relative garanzie finanziarie a favore dello Stato, per le imprese che intendono effettuare le attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.
In sintesi evidenziamo che, ai fini della determinazione dell'ammontare della garanzia finanziaria, le attività di intermediazione e commercio dei rifiuti vengono suddivise dal Decreto in parola nelle seguenti categorie:
Al riguardo viene previsto che, qualora l'attività di commercio e intermediazione riguardi sia i rifiuti pericolosi, sia quelli non pericolosi, la garanzia finanziaria dovrà essere prestata per gli importi relativi ai soli rifiuti pericolosi.
Vengono, inoltre, riconosciute delle riduzioni per le imprese certificate, in particolare il Decreto in parola, all’art. 4, comma 4 stabilisce che “Gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono ridotti del cinquanta per cento per le imprese registrate ai sensi del Regolamento (CE) n. 1221/2009, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del quaranta per cento nel caso di imprese in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma Uni En Iso 14001”.
Nel rinviare ai contenuti del Decreto, riportato in allegato, per ulteriori informazioni, inviamo cordiali saluti.