Informiamo che ai sensi dell’articolo 16, comma 6 del DL 29/11/2008, n. 185, convertito in Legge n. 2/2009, le società costituite prima del 29 novembre 2008 devono comunicare il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) al Registro delle Imprese entro il 29 novembre 2011.
Ricordiamo che il citato articolo prevede infatti che alla tradizionale "sede fisica" delle imprese, che per le società viene identificata con l'indicazione dell'indirizzo nel Registro delle imprese, venga affiancata una "sede elettronica" presso cui potranno essere recapitati tutti gli atti e i documenti a valore legale.
La comunicazione della propria PEC al registro delle imprese può essere effettuata nella sezione dedicata del sito www.registroimprese.it. Per la formalità di iscrizione non sono dovuti diritti di segreteria o imposta di bollo.
Alle comunicazioni inviate dopo tale termine, sarà applicata la sanzione per tardivo deposito (art. 2630 cc.) da 206 euro a 2.065 euro.
Per attivare una casella PEC è necessario rivolgersi ad uno dei Gestori autorizzati iscritti in un apposito elenco pubblico tenuto da DigitPA e consultabile al seguente link: http://www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori.
Le imprese individuali e le altre imprese non costituite in forma societaria, non sono obbligate al deposito di questa comunicazione; nel caso in cui venga depositata, sono dovuti diritti di segreteria ed imposta di bollo.
Cordiali saluti.