AssoAmbiente

Circolari

054/2012/CA

Si segnala che con la sentenza in oggetto (v. allegato), la Corte di Cassazione ha ribadito quanto già precedentemente affermato dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 238/2009 e ordinanze n. 300/2009 e n.64/2010) in merito alla illegittimità dell’applicazione dell’IVA alla Tariffa d’igiene urbana (T.I.A.) attraverso la seguente conclusione: “la tariffa di igiene ambientale (t.i.a.), disciplinata dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49, costituisce non già una entrata patrimoniale di diritto privato, ma una mera variante della t.a.r.s.u. (disciplinata dal D.P.R. n. 507 del 1993) e conserva la qualifica di tributo, propria di quest'ultima, con la conseguenza che le controversie aventi a oggetto la debenza della t.i.a. hanno natura tributaria e sono da attribuire alla cognizione delle commissioni tributarie.”

La sentenza interviene anche sulla presunta equivalenza tra la già citata Tariffa d’igiene ambientale (anche denominata tia\1) e la Tariffa integrata ambientale (denominata tia\2) istituita dal D.Lgs. n. 152/06, art. 238 in sostituzione della precedente ed avente carattere tariffario a norma del D.L. 78/2010 (art. 14, comma 33). In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha contestato il tentativo del Ministero delle Finanze - avvenuto con la circolare 3/2010 - di equiparare le due T.I.A., pronunciandosi nel seguente modo al punto 6 della sentenza: “La tariffa integrata ambientale, di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, è stata istituita previa soppressione (e, dunque, in conseguente sostituzione) della tariffa d'igiene ambientale.[...] Poiché finanche in linea di pura logica formale non è dato comprendere in qual senso possa minimamente sostenersi l'identità tra situazioni in successione tra loro […] sembra alla Corte di tutta evidenza che le argomentazioni involgenti l'istituto della tariffa integrata ambientale (tia/2) a nulla rilevano laddove, come nella specie, si discuta della sola tariffa d'igiene ambientale (tia/1)” confermando, anche in questo caso, il giudizio espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 238/2009. 

E’ chiaro come le sopra menzionate conclusioni della Corte di Cassazione legittimeranno ulteriormente le ingenti richieste di rimborso dell’IVA, pagata negli ultimi anni sulla Tariffa d’igiene ambientale (tia\1).  

Nel far riserva di ulteriori aggiornamenti in materia e nel rimanere a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento o approfondimento si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti

» 16.03.2012
Documenti allegati

Recenti

17 Aprile 2025
2025/155/SAEC-NOT/CS
Assicurazione imprese contro eventi calamitosi – FAQ del MASE
Leggi di +
17 Aprile 2025
2025/154/SAEC-ALB/LE
ALBO GESTORI - Deliberazione n. 3/2025 su iscrizione attività raccolta e trasporto rifiuti costituiti da capsule di caffè o altri infusi esausti – Modifica Deliberazione n. 5/2016
Leggi di +
16 Aprile 2025
2025/153/SAEC-GIU/LE
Sentenza Consiglio di Stato n. 1071/2025 - Localizzazione impianti inquinanti
Leggi di +
16 Aprile 2025
2025/152/SA-GIU/TO
Recupero dei rifiuti organici - Consiglio di Stato 2680/2025 su applicazione del principio di prossimità
Leggi di +
14 Aprile 2025
2025/151/SAEC-NOT/LE
RENTRi – Contributo entro 30 aprile 2025 per iscritti nell’anno 2024
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL