Facciamo seguito alla precedente comunicazione in materia (v. circolare n. 13/2013 del 15 gennaio u.s.) per informare che sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013 è stata pubblicata la legge 1 febbraio 2013, n. 11 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale”, entrata in vigore lo scorso 3 febbraio.
Il provvedimento oltre a confermare le disposizioni riportate nel DL 1/2013 in materia di gestione dei rifiuti in Campania (prorogata attuale gestione sino a giugno 2013), di entrata in vigore del divieto di ammissibilità in discarica per i rifiuti con p.c.i. (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/kg (prorogato al 31 dicembre 2013) e di intervento su alcune Ordinanze relative a fenomeni di inquinamento ambientale, introduce nello stesso articolo una norma che modifica il regime relativo all’Eco-contributo RAEE (o “visible fee”) fino ad oggi previsto per il finanziamento dei RAEE domestici c.d. “storici”. Su quest’ultimo aspetto il DLgs 15/2005, all’art. 10(“Modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici”), comma 2, permettevaai produttori di AEEfino al 13 febbraio 2011per tutte le categorie - esclusa la categoria 1 dell’Allegato IA (Grandi elettrodomestici), per la quale era previsto il termine del13 febbraio 2013 - l’indicazione esplicita all’acquirente, al momento della vendita di nuovi prodotti, dei costi sostenuti per la raccolta, il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei RAEE storici. La modifica approvata ha cancellato del tutto i suddetti termini, consentendo quindi la prosecuzione “illimitata”, da parte delle imprese produttrici, della possibilità di esporre in fattura l’eco contributo ambientale RAEE (l’altra alternativa prevista dalla legge per il finanziamento dei suddetti RAEE è, come si ricorderà, quella di internalizzare i costi per la loro gestione nel prezzo di acquisto).
Si segnala inoltre l’inserimento di un nuovo articolo 1-bis che posticipa al mese di luglio il termine di versamento della prima rata della TARES. A tal proposito, l’Associazione era intervenuta in fase di discussione parlamentare con una specifica proposta di emendamento finalizzata ad evitare l’insorgere di un grave problema di liquidità in cui si troveranno ad operare i Comuni soprattutto nei confronti dei pagamenti verso le imprese di Igiene urbana - nei termini previsti nei contratti di servizio – evidenziando inoltre le possibili ricadute negative per quanto riguarda la regolarità nell’erogazione del servizio e sul piano del mantenimento degli attuali livelli occupazionali. Criticità evidenziata anche nei due comunicati stampa (21 e 23 gennaio 2013) predisposti sempre dall’Associazione. Sempre in materia si segnala, altresì, che prima dell’approvazione finale del provvedimento sono stati accolti - nell’ambito della discussione svolta nell’Aula della Camera dei Deputi - alcuni ordini del giorno, che, tra l’altro, impegnano il Governo ad adottaretutte le soluzioni atte a garantire l’ordinata continuità dei servizi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani su tutto il territorio nazionale individuando meccanismi, anche attraverso il coinvolgimento del sistema creditizio, che consentano agli enti locali ed alle imprese di disporre dei mezzi finanziari necessari alla prosecuzione dell’attività e alla solvibilità nei confronti dei fornitori e dei lavoratori.
Si rinvia al testo della legge e del coordinato del decreto-legge in parola, riportata in allegato alla presente (v. allegato), per ogni ulteriore approfondimento.
Cordiali saluti.