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070/2013/PE

Si informa che sulla G.U. n. 82 dell’8 aprile 2013 è stato pubblicato il testo del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 recante: “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali (v. allegato 1). 

Il provvedimento si caratterizza per la previsione di una serie di misure ed interventi destinati a produrre effetti già a partire da quest’anno, ma destinati ad estendersi anche per tutto il 2014. A tal proposito, è stato espressamente precisato che, per quanto riguarda il pagamento debiti della PA, il complesso delle disposizioni determinerà uno sbloccodi risorse pari a complessivi 40 miliardi di euro distribuiti equamente nei prossimi due anni (20 milioni per l’anno 2013 ed altrettanti per il 2014), finalizzati al saldo dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2012 provenienti da fatture o da altre tipologie di richieste di pagamento vantate dalle imprese e dagli altri fornitori nei confronti della pubblica amministrazione

Tuttavia, è stato espressamente previsto che con la Legge di Stabilità del 2014 (in linea con le indicazioni delle Autorità Europee) potrà essere autorizzato un ulteriore incremento della cifra dei 40 miliardi da destinare al pagamento dei debiti della P. A. non ancora estinti.  In allegato II riportiamo una nota sintetica sulle principali disposizioni

Si informa inoltre che sempre nel DL in oggetto sono state introdotte specifiche disposizioni in materia di TARES (art. 10, co. 2 e 3), valide esclusivamente per l’anno in corso Nello specifico, è stata attribuita al Comune (art. 10, co. 2, lett. a) la facoltà di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse, con la conseguenza che il versamento della prima rata potrà essere anticipato rispetto all’attuale regime (riferito al mese di luglio). 

A tutela del contribuente è stato introdotto l’obbligo per il Comune di procedere all’adozione e pubblicazione della Deliberazione con un termine minimo di 30 giorni prima della data di versamento. E’ stato altresì specificato che i Comuni, limitatamente al versamento delle prime due rate, possono inviare ai contribuenti i bollettini di conto corrente postale precompilati, già predisposti per il pagamento della TARSU, della TIA1 o della TIA2, ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi (art. 10, co. 2, lett. b). 

Tale possibilità è stata espressamente esclusa in relazione al versamento dell’ultima rata del tributo che, quindi, dovrà essere corrisposta, unitamente alla maggiorazione standardimpiegando esclusivamente gli strumenti previsti dal legislatore (modello F24 o bollettino di conto corrente postale). In relazione a tale ultima componente (pari, lo ricordiamo a 0,30 euro per metro quadro che limitatamente all’anno in corso non potrà essere incrementato dai Comuni fino ad un massimo di 0,40 euro per metro quadro), il Governo ha disposto la riserva esclusiva in favore dello Stato (art. 10, co. 2, lett. c). 

Limitatamente alle ipotesi di applicazione della TIA1 (e contrariamente alla disciplina prevista per la TARES) è stato concesso ai Comuni – in via transitoria per l’anno 2013 – di continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti (art. 10, co. 2, lett. g). 

Da ultimo, si segnala che il comma 3 della norma in esame, nel sostituire il co. 4 dell’art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 ha espressamente previsto che: “Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva

Nel rinviare, per gli opportuni approfondimenti, al decreto-legge e alle note, riportate in allegato alla presente,  e nel rimanere a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento o approfondimento, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti

Cordiali saluti.

» 10.04.2013
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