Informiamo che lo scorso 4 luglio l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) ha inviato a Governo e Parlamento una Segnalazione relativa a “Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza - anno 2014”, di cui si allega uno stralcio.
Tale Segnalazione assume particolare importanza in quanto in essa vengono riassunte le maggiori criticità che, a giudizio dell’Autorità, affliggono il mercato nazionale dal punto di vista della concorrenza e contiene una serie di proposte in diversi settori, tra cui anche quello dei servizi pubblici locali, in particolare i rifiuti, e quello delle società pubbliche.
Su diversi argomenti (assimilazione, tariffa, affidamenti “in house”), la Segnalazione si pone in linea anche con le segnalazioni e le richieste presentate dall’Associazione alla stessa AGCM, anche tramite i propri settori (Unionmaceri).
In particolare, per quanto riguarda l’assimilazione e la tariffa sui rifiuti assimilati avviati al recupero tramite soggetto diverso da quello che gestisce il servizio pubblico, viene rilevato l’effetto distorsivo della concorrenza della disciplina adottata con la Legge del 2 maggio 2014, n. 68 di conversione del D.L. 6 marzo 2014, n. 16 di cui sopra.
Tale norma, come è noto ha rimosso l’esenzione dalla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero, preferendo la sola possibilità per il Comune di prevedere semplici scontiproporzionali alle quantità di rifiuti assimilati avviati a riciclo(“Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il Comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati. Con il medesimo regolamento il Comune individua le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione. Al conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali non assimilati, in assenza di convenzione con il comune o con l'ente gestore del servizio, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”).
In considerazione di ciò l’Autorità:
La comunicazione dell’Antitrust, come detto, interviene anche su altri settori relativi alla gestione dei rifiuti con l’intento di migliorarne la concorrenzialità nonché l’efficienza e l’efficacia:
Nel rimandare al documento allegato per ulteriori approfondimenti porgiamo cordiali saluti.