AssoAmbiente

Circolari

158/2014/NA

Informiamo che il Tar Lazio, con le Sentenze 10 ottobre 2014, n. 10262 e 24 ottobre 2014, n. 10693, ha respinto rispettivamente i ricorsi di CIAL (Consorzio Imballaggi Alluminio) e RICREA (Consorzio Nazionale Riciclo Imballaggi Acciaio) avverso il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 26 aprile 2013, che ha approvato lo schema di statuto-tipo cui i Consorzi, costituiti per la gestione degli imballaggi, devono adeguare i propri statuti entro il 30 novembre 2014.

Analogamente a quanto già statuito con Sentenza n. 10263/2014, pronunciata nei confronti di COREPLA, il Tar Lazio, tra le principali motivazioni del rigetto dei succitati ricorsi ha evidenziato che i Consorzi, pur avendo per espressa previsione legislativa (art. 223, comma 2, D.lgs. 152/2006) personalità giuridica di diritto privato, perseguono funzioni di interesse generale per l’intera collettività ed hanno quindi rilievo pubblicistico nel campo ambientale”. Il Tribunale su tale punto ha inoltre specificato che “l’attività dei Consorzi assume, pertanto, tratti similari a quelli propri dell’erogazione del servizio pubblico” in quanto la stessa forma consortile è strumentale al perseguimento di interessi pubblici e fuoriesce quindi dalla libera disponibilità dei consorziati assumendo carattere di vera e propria doverosità.

Con riferimento alla presenza dei recuperatori al CdA del Consorzio il Tribunale ha confermato, nelle sentenze in oggetto, che la partecipazione degli stessi non inficia il ruolo prioritario dei produttori che (considerati unitamente ai trasformatori) hanno comunque una maggioranza relativa in CdA, ed un numero superiore di quote in Assemblea, tenendo conto che a quest’ultima sono riservate le decisioni di maggiore rilevanza. Inoltre la composizione del CdA è espressione di quel principio di "responsabilità condivisa" che impone la partecipazione di tutti gli attori della filiera al fine di garantire che l’impatto ambientale degli imballaggi e ei rifiuti di imballaggio sia ridotto al minimo. Infine, i Giudici amministrativi hanno sottolineato che la partecipazione dei recuperatori/riciclatori in CdA è “facoltativa ed eventuale”, con ciò riferendosi alla volontà degli stessi di partecipare o meno (ma ove decidano di partecipare devono essere in numero pari ai produttori).

Per maggiori approfondimenti sui profili di illegittimità sollevati da CIAL e RICREA e sui relativi motivi di rigetto degli stessi si rinvia ai testi integrali delle Sentenze riportati in allegato.

Informiamo inoltre che a seguito del pronunciamento da parte del TAR Lazio il CIAL ha presentato ricorso al Consiglio di Stato il quale si è pronunciato con il Decreto 13 novembre 2014, n. 5245 (Allegato) disponendo la sospensione degli effetti del DM 26 aprile 2013 e motivando la decisione vista l'impossibilità di procedere alla discussione di merito dell’impugnazione del DM 26 aprile 2013 prima della scadenza, prevista per il 30 novembre 2014, del termine di adeguamento degli statuti dei consorzi imballaggi allo schema di statuto-tipo.

L’udienza per la discussione del merito è prevista per il prossimo 18 dicembre.

Cordiali saluti.

» 21.11.2014
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