E’ stata emanata dal Comitato dell’Albo la Deliberazione 16 settembre 2015 applicativa delle disposizioni di cui all’art. 8 comma 2 del DM 120/14 che stabilisce “le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alle categorie 2-bis e 3-bis lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categorie, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa è iscritta”. Lo stesso comma prevede altresì che il Comitato Nazionale stabilisce i criteri per l’applicazione di tale disposizione.
Con la delibera in oggetto pertanto vengono disciplinate e schematizzate le varie casistiche di iscrizione possibile, rispettivamente nelle categorie 4 e 5, tenendo conto della disciplina sul trasporto merci, delle caratteristiche tecniche ed in particolare dei titoli autorizzativi dei veicoli dell’impresa richiedente (conto proprio/conto terzi).
Nel rinviare alla nota di sintesi predisposta a livello associativo (v. allegato I) ed ai contenuti della Delibera, in allegato alla presente (v. allegato II), per una migliore comprensione dei contenuti, segnaliamo altresì che:
Cordiali saluti.