Come previsto dalla normativa vigente (art. 7 comma 3 del DM 52/11) entro il 30 aprile 2016 gli operatori iscritti al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri – devono versare il contributo annuale di iscrizione.
Segnaliamo che le sanzioni per omissione dell’iscrizione o del pagamento del contributo Sistri (ai sensi del D.Lgs. 152/06 e smi - art. 260 bis, comma 1 e 2) sono dimezzate e che tale riduzione opera fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica.
Cogliamo l’occasione per ricordare che invece sino al 31 dicembre 2016, pur vigendo il doppio binario (registrazione sia su sistri che su registri carico/scarico rifiuti e FIR ), non si applicano le sanzioni connesse all’operatività del SISTRI (artt. 260-bis commi da 3 a 9 del D.Lgs 152/2006 e smi) mentre continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi gestionali tradizionali (articoli 188, 189, 190 e 193 del D.lgs 152/2006, nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.lgs 205/2010), nonché le relative sanzioni.
Le modalità per il corretto pagamento del contributo SISTRI sono riportate sul sito ufficiale del SISTRI al seguente link: http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=59.
Ricordiamo altresì che dopo aver effettuato il pagamento è necessario comunicarlo telematicamente nell’area “Gestione Azienda” nella sezione “Pagamenti” cliccando su “Inserisci pagamento” e compilando i vari campi con i dati del pagamento (importo, data, CRO/TRN, etc..), associando la pratica alla causale “RINNOVO 2016” e allegando la copia del bonifico/bollettino preventivamente scannerizzato.
Nel rimandare a prossime comunicazioni per eventuali ulteriori aggiornamenti, anche in relazione al preannunciato decreto in corso di definizione presso il MATTM in materia, restiamo a disposizione per ogni informazione.
Cordiali saluti.