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Circolari

160/2016/PE

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016 è stata pubblicata l’ordinanza 19 settembre 2016, n. 394 del Dipartimento Protezione CivilePresidenza del Consiglio dei Ministri recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016».

L’ordinanza mira ad implementare le misure finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione e all'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità, come già individuate dall'art. 1, comma 2 dell’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 388/2016 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016» e nelle successive ordinanze in materia (Ord. del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre, n. 393).

In particolare segnaliamo:

-       art. 11Disposizioni  in  materia  di  raccolta  e  trasporto  del  materiale contenente amianto derivante dal crollo  parziale  o  totale  degli edifici” in base al quale i materiali costituiti da lastre o materiale  da  coibentazione  contenenti  amianto  (eternit), nella fase di raccolta, e i materiali derivati dal crollo edifici nei quali si rinvenga, a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non dovranno essere movimentati, ma andranno perimetrali adeguatamente con nastro segnaletico, anche qualora il rinvenimento a seguito di ispezione visiva, di materiale contenente amianto avvenga successivamente al conferimento delle macerie al sito di deposito temporaneo.
La ditta specializzata dovrà presentare comunicazione all'AUSL competente per territorio e rimuovere il materiale, a cui e' attribuito il codice CER 17.06.05*, entro le successive 24 ore, in parziale deroga all'art. 256 del D.lgs 81/2008. Il rifiuto residuato dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed e' gestito secondo le indicazioni di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016 che prevede l’autorizzazione di aree di deposito temporaneo presso e, qualora necessario, impianti mobili per  le  operazioni  di  selezione  e  separazione  di  flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento.
I soggetti deputati alla raccolta e al trasporto delle macerie nonché quelli incaricati delle operazioni di selezione e di separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento, si avvalgono del supporto tecnico e operativo di ISPRA, delle ARPA e delle AUSL territorialmente competenti.

-       art. 12Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici” in base al quale la frazione legnosa derivante dalla pulizia delle aree pubbliche, anche selezionata nei siti di deposito temporaneo, potrà essere gestita come biomassa e conferita ad impianti per produzione di energia e calore, mentre i siti di deposito temporaneo delle macerie di potranno essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto preventivamente individuati e separati in fase di raccolta delle macerie.

Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di raccolta e trasporto del  materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici (ordinanza n. 391/2016) e' il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'art. 183, comma 1, lettera f), del D.lgs 152/2006 e smi.

L’ordinanza dispone infine che per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici, possono essere autorizzati in deroga, limitatamente alla fase emergenziale, aumenti di quantitativi e/o tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto, senza che ciò determini modifica e/o integrazione automatica delle Autorizzazioni vigenti degli impianti.

Nel rimandare al testo dell’ordinanza in esame, in allegato alla presente, per eventuali ulteriori approfondimenti, inviamo cordiali saluti.

» 29.09.2016
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