Sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016 è stata pubblicata l’ordinanza 19 settembre 2016, n. 394 del Dipartimento Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016».
L’ordinanza mira ad implementare le misure finalizzate al soccorso ed all'assistenza alla popolazione e all'adozione degli interventi provvisionali strettamente necessari alle prime necessità, come già individuate dall'art. 1, comma 2 dell’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n. 388/2016 recante «Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016» e nelle successive ordinanze in materia (Ord. del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre, n. 393).
In particolare segnaliamo:
- art. 11“Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale contenente amianto derivante dal crollo parziale o totale degli edifici” in base al quale i materiali costituiti da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit), nella fase di raccolta, e i materiali derivati dal crollo edifici nei quali si rinvenga, a seguito di ispezione visiva, la presenza di amianto non dovranno essere movimentati, ma andranno perimetrali adeguatamente con nastro segnaletico, anche qualora il rinvenimento a seguito di ispezione visiva, di materiale contenente amianto avvenga successivamente al conferimento delle macerie al sito di deposito temporaneo.
La ditta specializzata dovrà presentare comunicazione all'AUSL competente per territorio e rimuovere il materiale, a cui e' attribuito il codice CER 17.06.05*, entro le successive 24 ore, in parziale deroga all'art. 256 del D.lgs 81/2008. Il rifiuto residuato dallo scarto dell'amianto, sottoposto ad eventuale separazione e cernita di tutte le matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei RAEE, mantiene la classificazione di rifiuto urbano non pericoloso con codice CER 20.03.99 ed e' gestito secondo le indicazioni di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 391/2016 che prevede l’autorizzazione di aree di deposito temporaneo presso e, qualora necessario, impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento.
I soggetti deputati alla raccolta e al trasporto delle macerie nonché quelli incaricati delle operazioni di selezione e di separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento, si avvalgono del supporto tecnico e operativo di ISPRA, delle ARPA e delle AUSL territorialmente competenti.
- art. 12“Ulteriori disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici” in base al quale la frazione legnosa derivante dalla pulizia delle aree pubbliche, anche selezionata nei siti di deposito temporaneo, potrà essere gestita come biomassa e conferita ad impianti per produzione di energia e calore, mentre i siti di deposito temporaneo delle macerie di potranno essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto preventivamente individuati e separati in fase di raccolta delle macerie.
Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici (ordinanza n. 391/2016) e' il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'art. 183, comma 1, lettera f), del D.lgs 152/2006 e smi.
L’ordinanza dispone infine che per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dagli eventi sismici, possono essere autorizzati in deroga, limitatamente alla fase emergenziale, aumenti di quantitativi e/o tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto, senza che ciò determini modifica e/o integrazione automatica delle Autorizzazioni vigenti degli impianti.
Nel rimandare al testo dell’ordinanza in esame, in allegato alla presente, per eventuali ulteriori approfondimenti, inviamo cordiali saluti.